Cassazione Civile, sentenza 14 marzo 2012, n. 4030
La Corte di Cassazione ha sancito la soggezione all’ICI del parco eolico, assimilandolo a una centrale idroelettrica, pacificamente accatastata come “opificio” (categoria D/1) e non come “costruzione e fabbricato per speciali esigenze pubbliche” (categoria E/3, esente dall’imposta). Il parco eolico è, infatti, è un insieme di aerogeneratori localizzati in un territorio che produce elettricità sfruttando l’energia del vento attraverso le turbine, come fanno le turbine idrauliche con l’acqua in una centrale idroelettrica.
Già in precedenza i parchi eolici, essendo accatastabili come “opificio” (categoria D/1), ricadevano nel campo di applicazione dell’ICI. La conseguenza pratica della decisione in commento sarà la futura soggezione dei parchi eolici all’IMU, sostitutiva dell’ICI dal 2012 in base al d. l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011.
Stando a quanto chiarito dai Magistrati della S.C., inoltre, le pale eoliche dovranno essere computate ai fini di determinazione della rendita catastale, dal momento che costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa.