Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

Ancora sulla cosiddetta abolizione del valore legale del titolo di laurea

di - 29 Febbraio 2012
      Stampa Stampa      

Come al solito, quando si parla di “abolizione del valore legale del titolo”, si finisce per criticare l’attuale valore indifferenziato della laurea, come requisito di preselezione per alcune carriere pubbliche e per l’accesso alle professioni.
Per la verità, per quanto riguarda le professioni intellettuali, qualcuno (come Giavazzi) propone di abolire del tutto l’esame abilitante di Stato. Però bisogna intendersi: questo significa consentire a chiunque di proporsi sul mercato per offrire servizi professionali? Per qualcuna delle attuali professioni protette ciò potrebbe andare benissimo (con relativa abolizione degli ordini). Per altre (medici, ingegneri, avvocati, e non solo) un controllo abilitativo e successivo esiste in ogni parte del mondo, per ovvie ragioni: abolire l’esame di Stato può significare, allora, delegare questa funzione di controllo ad organismi privati riconosciuti dallo Stato, come avviene normalmente negli Stati Uniti per gli avvocati (ma non è detto che il sistema funzioni meglio che da noi: v. C.WINSTON – R.W.CRANDALL – W.MAHESHRI, First Thing We Do, Let’s Deregulate All The Lawyers, The Brooking Institution, Washington, D.C., 2011). Di fronte a questa prospettiva, la soluzione più saggia sarebbe far funzionare meglio l’attuale regolazione amministrativa di queste professioni, magari riducendo l’autogoverno corporativo e introducendo strumenti che garantiscano maggiore indipendenza e maggior rigore.
Passando ai concorsi pubblici, ciò di cui si discute non è abolire il valore della laurea, bensì differenziare il peso delle diverse lauree.
In questo campo le proposte di cui si discute sembrano però tutte irragionevoli, o quanto meno superficiali:

1)    “abolire il valore del voto di laurea”: in molti concorsi pubblici un valore differenziato del voto non esiste; in altri casi, cioè quando l’autonomia dell’ente banditore consente di dare valore al voto, ciò avviene qualificando il voto alto (o altissimo) come requisito di preselezione: è un sistema che ha dato buoni risultati (penso alla selezione in Banca d’Italia e presso le autorità indipendenti), anche perché consente di avere procedure di selezione brevi, con commissioni veramente qualificate (e poi: è vero che il voto alto di certe Università non vale nulla, ma è anche vero che oggi il laureato con voti bassi, di qualsiasi Università, vale pochissimo a sua volta);
2)    “eliminare il vincolo del tipo di studio per l’accesso ai concorsi pubblici”: può valere per alcune carriere, ma certamente non per tutte; si tratta davvero di un problema minore;
3)    “dare un valore differenziato alla laurea a seconda della provenienza”: l’ANVUR dovrebbe elaborare un ranking delle diverse lauree e questo darebbe poi un punteggio (i.e. un valore legale) differenziato ai diversi titoli; il problema è che ci vogliono anni prima che questo ranking sia formato, che l’attribuzione di un valore alla provenienza in sé (indipendentemente dal voto) può avere un senso solo in sistemi universitari a numero chiuso e molto selettivi all’ingresso (in Italia, una piccola minoranza), che i rischi di errore umano sono enormi e che l’applicazione retroattiva del ranking sarebbe giuridicamente contestabile (in pratica: i problemi di gestione di un ipotetico periodo transitorio fanno venire i brividi).

Nella discussione in corso vengono invece ignorati i problemi più gravi che oggi viziano il rapporto fra lauree e carriere pubbliche.
Il primo di questi problemi è costituito dal fatto che, per molti concorsi pubblici, la preselezione data dalla laurea non impedisce la presentazione di migliaia di domande, anche per pochi posti. Ciò rende impossibile una valutazione imparziale ed efficiente della qualità dei candidati, impegna le commissioni per periodi lunghissimi e – per ragioni che è facile intuire – incentiva una adverse selection dei commissari.
Questo sistema perverso potrebbe essere riformato subito, introducendo un elemento di sana competizione fra Università. Basterebbe attribuire alle Università una funzione espressa di preselezione, cioè stabilire come requisito di ammissione al concorso una valutazione specifica di idoneità (a ricoprire il posto messo a concorso) da parte dell’Università di provenienza del candidato. Il ranking nazionale potrebbe essere costruito poi in base agli esiti della prima selezione (e poi delle successive), e ciò potrebbe consentire anche, in futuro, di fissare limiti numerici  differenziati per i candidati ai concorsi provenienti dalle diverse Università. In questo modo si avrebbero concorsi di breve durata e, presumibilmente, selezioni migliori.
Il secondo grave problema è oggi costituito dal valore “convenzionale”, piuttosto che legale, che la laurea ha acquisito, sulla base di accordi sindacali, divenendo strumento di promozione interna nella carriera. In questa prospettiva si inserisce il fenomeno dei “crediti formativi” e delle convenzioni che diverse Università hanno stipulato con diversi enti pubblici, offrendo lauree facilitate (una vera e proprio concorrenza al ribasso). Sull’abolizione del valore “convenzionale” del titolo sarebbe salutare un colpo di spugna. Ma non mi pare che la proposta sia all’ordine del giorno.


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy