TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 17 gennaio 2012, n. 147
Il TAR Milano sancisce la legittimità della deliberazione con la quale l’AEEG ha sanzionato la Società ricorrente a causa del mancato adempimento dell’obbligo di acquisto di CV ex art. 11, co. 1, D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79. La Società, importatrice di energia da fonti rinnovabili prodotta, tra l’altro, in Stati extracomunitari, richiedeva l’esenzione dall’acquisto dei CV in base all’art. 20, co. 3, D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
La norma prevede che i soggetti sottoposti all’obbligo di acquisto dei CV che importino energia elettrica da Stati membri UE possano richiedere, relativamente alla quota di elettricità importata e prodotta da fonti rinnovabili, l’esenzione dall’obbligo, presentando una richiesta al GSE corredata dalla copia conforme della garanzia d’origine dell’elettricità, rilasciata ai sensi dell’art. 5 dir. 2001/77/CE.
In caso di importazione da Paesi terzi, tale esenzione è subordinata alla stipula di un accordo tra Ministero delle attività produttive, Ministero dell’ambiente e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l’elettricità viene importata, che preveda che “l’elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili sia garantita come tale con le medesime modalità di cui al citato art. 5, dir. 2001/77/CE”.
La disposizione deve essere interpretata letteralmente. Non è dunque applicabile in questo caso il cd. “principio di effettività delle garanzie d’origine”, secondo cui ai fini dell’esenzione occorre verificare nel concreto se le garanzie rilasciate dallo Stato produttore siano equivalenti a quelle disciplinate dalla normativa comunitaria.
In caso di mancato accordo internazionale tra lo Stato italiano e lo Stato extracomunitario che possa garantire tale equivalenza, la Società sarà dunque sottoposta agli obblighi derivanti dall’art. 11, co. 1, citato.