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TAR Toscana, sez. II, sentenza 16 gennaio 2012, n. 83

di Osservatorio Energia - 16 Gennaio 2012
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La Provincia di Massa Carrara aveva diffidato la società ricorrente, titolare di un impianto di trattamento di rifiuti, dal ricevere e trattare presso l’impianto i rifiuti urbani non differenziati di provenienza extraregionale fino al momento in cui non sarebbero stati sottoscritti appositi accordi regionali per lo smaltimento di detti rifiuti.

Il TAR Toscana ha solo parzialmente annullato la delibera perché non ha condiviso l’assunto della società ricorrente secondo cui il divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi di provenienza extraregionale non sarebbe applicabile all’impianto da essa gestito, dove non si svolgerebbe un’attività di smaltimento di rifiuti, ma di loro trattamento ai fini del successivo recupero, in quanto la fase di selezione meccanica dei rifiuti è strumentali all’attività di recupero e strettamente connessa ad essa.

Il TAR ha, tuttavia, accolto la doglianza per cui i rifiuti che residuano dall’attività di trattamento da essa effettuata, costituiscono non già rifiuti urbani, ma rifiuti speciali e, dunque, fuoriescono dal divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi di provenienza extraregionale.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2009/200901698/Provvedimenti/201200083_01.XML


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