TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza 10 gennaio 2012, n. 233
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dall’AEEG avverso la sua inclusione, da parte dell’Istat, nell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato. Il giudice amministrativo ha rilevato come l’Autorità goda di un’autonomia finanziaria e di bilancio (trovando sostentamento nei contributi ad essa obbligatoriamente versati dagli operatori dei settori da essa regolati) senza costi per la finanza pubblica, presupposto necessario per l’inclusione nell’elenco Istat.