Corte di Giustizia europea, sentenza 21 dicembre 2011, C-242/10
La Corte si è pronunciata in via pregiudiziale, su sollecitazione del T.a.r .Lombardia, sull’interpretazione degli artt. 23 CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE, nonché degli artt. 11, nn. 2 e 6, e 24, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. La questione sorge nell’ambito di una controversia tra l’Enel e l’AEEG in ordine a una delibera di quest’ultima che fissa i criteri ai quali il gestore della rete dovrà conformarsi nelle operazioni c.d. di “dispacciamento”.
La Corte ha ritenuto conforme alle predette disposizioni comunitarie una normativa nazionale che, ai fini della riduzione del prezzo dell’energia elettrica nell’interesse del consumatore finale e per garantire la sicurezza della rete, attribuisca all’autorità di regolamentazione la competenza a individuare i criteri per determinare le condizioni di offerta, purché ciò non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0242:IT:HTML