TAR Campania, Napoli, sez. II, sentenza 4 novembre 2011, n. 5135
Un impianto di lombricoltura, in cui i lombrichi trasformano i rifiuti organici in fertilizzante attraverso la naturale attività di decomposizione, non può essere considerato un impianto di trattamento di rifiuti per il solo fatto che in esso venga immessa la frazione umida dei rifiuti urbani, in quando questa è finalizzata alla mera nutrizione dei lombrichi. I rifiuti, infatti, non sono l’oggetto del trattamento, ma uno strumento operativo per il funzionamento dell’impianto. Il diniego di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di lombricoltura in una località agricola, motivato dalla amministrazione con riferimento ad una pretesa incompatibilità dell’intervento con la destinazione agricola del suolo in oggetto, è quindi illegittimo per difetto di motivazione.