TAR Campania, Salerno, sez. I, ordinanza 7 settembre 2011, n. 1482
L’ordinanza solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1, 2 e 3 d.l. 30 dicembre 2009, n. 195 (convertito con modificazioni dalla legge 26 gennaio 2010, n. 26), sullo stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania. La norma in questione attribuisce ai Presidenti delle province della regione Campania le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti, in deroga al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Secondo il TAR Salerno, è non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 11, 114, comma 2, 117, commi 1, 2 e 3, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, in quanto la norma interferirebbe “pesantemente” sulle competenze dei comuni.