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Riflessioni sull’art. 41 Cost.

di - 7 Settembre 2011
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Nel giugno 2010, e poi nel febbraio scorso, il Ministro dell’Economia annunciò una proposta di revisione dell’art. 41 Cost. che integrasse il testo vigente con la clausola “ciò che non è vietato è permesso”. L’intenzione dichiarata, e poi ribadita dal Presidente del Consiglio, era di semplificare le procedure amministrative richieste per l’avvio delle iniziative economiche private, ritenute fonte di eccessivo potere discrezionale in capo alle pubbliche amministrazioni.
La proposta non ha avuto seguito, né lo hanno avuto proposte avanzate da deputati della maggioranza di revisione di norme della prima parte della Costituzione dedicate al lavoro. A cosa servono dunque? È vero che le proposte in questione presentano un carattere molto approssimativo. Ma il modo di procedere è troppo reiterato e sistematico per ridurlo a una serie di improvvisazioni. Casomai, somiglia al lancio di prodotti sul mercato, preceduto da sondaggi per misurarne l’attrattiva presso i consumatori, anche se il tentativo di riformare la Costituzione partendo dal ricorso a tecniche pubblicitarie potrà apparire un’enormità.
Veniamo alla questione. Come ha scritto il collega Lorenzo Cuocolo sul sito da lui diretto (Art. 41 Cost.: tanto rumore per nulla, 31.1.2011, www.ilricostituente.it), l’art. 41 è tanto poco “sovietico” da aver passato indenne il ciclone dell’integrazione europea, e non ha nulla a che vedere coi “lacci” della burocrazia, che dipendono invece dall’incapacità del legislatore di semplificarla seriamente. Se lo volesse, il governo avrebbe insomma strumenti ben più diretti del “ciò che non è vietato è permesso” per favorire lo sviluppo della libera iniziativa.
La clausola ha origini teoriche nobilissime, che da noi risalgono al magistrale studio sulle lacune che Donato Donati scrisse giusto un secolo fa. Se tuttavia ci chiediamo l’uso che se ne potrebbe fare, non è Donati che viene in mente, ma il film di Daniele Lucchetti La nostra vita (2010), dove il giovane operaio di una piccola impresa edile alla periferia di Roma scopre il cadavere di un immigrato sepolto nel cantiere. Voglio dire che la clausola, divenuta rapidamente parola d’ordine in una realtà produttiva fatta di piccole e piccolissime imprese che non di rado vivono già oggi ai margini della legalità, ben potrebbe vanificare del tutto quel minimo di controlli che oggi sono operanti sul rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana (art. 41, secondo comma), e quindi anzitutto dei lavoratori nell’impresa.
La preoccupazione non può riflettere alcuna nostalgia statualistica e ha piuttosto a che vedere con la precostituzione delle condizioni di mercati davvero competitivi. Per dimostrarlo esprimerò qualche considerazione sull’art. 41, nella convinzione che abbia ancora molto da dirci nonostante le tante letture che se ne sono storicamente fornite. Fu in nome del terzo comma che agli inizi degli anni Sessanta fu approvata con legge la “programmazione economica”, così come, trenta anni più tardi, la legge istitutiva dell’Autorità Antistrust si autoqualificherà “in attuazione dell’art. 41 Cost.”. Il disposto costituzionale ha dunque legittimato filosofie di intervento pubblico addirittura opposte; ma va pure detto che, se la programmazione naufragò immediatamente, a sua volta la legge del ’90, nella misura in cui presuppone mercati veri, non se la passa tanto bene.
Il fatto è che la scoperta del mercato come istituzione, più precisamente come insieme di rapporti intersoggettivi retti da regole condizionali, ha tardato da noi a lungo anche per l’interpretazione che a lungo le culture dominanti sovrapposero sul testo dell’art. 41, secondo cui il testo contemplava due soggetti, lo Stato e il singolo libero imprenditore, ossia il comando sovrano della pubblica autorità e un soggetto dotato di animal spirits. La vicenda è ormai nota, come sono noti i successivi faticosi (e in parte tuttora reversibili) ripensamenti, nonché i fattori largamente endogeni (il mercato europeo) che li originarono.
Più controversa è rimasta un’altra questione, che solo in parte coincide con la prima. Mi riferisco al ruolo del legislatore in quanto tale, in presenza di una clausola quale il limite della “utilità sociale” posto in capo allo svolgimento dell’iniziativa economica privata dall’art. 41 cpv. Deve il legislatore per Costituzione essere sempre e comunque l’arbitro esclusivo dell’utilità sociale? Prima della svolta degli anni Novanta, nessuno poteva ragionevolmente dubitarne. Ma sarebbe importante approfondire cosa è accaduto in seguito. Vi è stata certo, proprio sul piano costituzionale, l’adozione del principio di sussidiarietà orizzontale, passata attraverso la formula del “favore” degli enti territoriali della Repubblica per “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale” (art. 118, quarto comma, nel testo approvato con l. cost. n. 3 del 2001). La rottura dell’equazione statale=pubblico si è così consumata, e con essa anche l’idea che l’apprezzamento dell’utilità sociale sia appannaggio esclusivo del Parlamento. Eppure è da chiedersi se o fino a che punto la prassi legislativa, e la giurisprudenza costituzionale e ordinaria, vi abbiano dato seguito. I dubbi sono forti, e non solo perché Bentham e Stuart Mill non hanno mai abitato da queste parti. Il fatto è che, per potersi affermare, l’idea che la legge possa accompagnare e non guidare lo svolgimento di un tessuto pluralistico di iniziative capaci di assicurare beni e servizi socialmente utili deve farsi largo in uno spazio ingombrato da intrecci pubblico-privato risalenti e duri a morire, che si convertono in rendite di gruppi chiusi, in posizioni dominanti di oligarchie e corporazioni, se non in rapine istituzionalizzate e formalmente ineccepibili. Una strada terribilmente in salita: e sarebbe già molto se ne acquisissimo collettiva consapevolezza.

Vai al Dossier “Riforma articolo 41 Cost.”


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