TAR Toscana, sez. II, sentenza 1 settembre 2011, n. 1375
Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. Toscana accoglie il ricorso della Marina di San Rocco S.p.A., annullando l’ordinanza sindacale, adottata ex art. 192 D.Lgs. 152/2006, che imponeva alla società la rimozione e lo smaltimento di alcuni rifiuti – si trattava di materiale ligneo presente sul fondale all’entrata del porto turistico.
Il Collegio rileva che tale norma richiede che il destinatario dell’ordine sia colui cui è riconducibile l’abbandono o il deposito incontrollato del rifiuto e, pertanto, laddove esso non sia individuato con certezza, come nel caso di specie, v’è da rilevare l’illegittimità dell’ordinanza.