Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 agosto 2011, n. 4853
“La previsione della presentazione di espresse dichiarazioni d’impegno al rilascio di garanzia fideiussoria, riferite distintamente all’esecuzione dei contratti aventi a oggetto (i) la fornitura/installazione dell’impianto d’un lato e (ii) la manutenzione e gestione ventennali dell’impianto d’altro lato, trova la sua ragione giustificatrice nella circostanza che si tratta di contratti distinti sul piano civilistico, e risponde all’esigenza di garantire, per quanto possibile, la futura esatta esecuzione dei rispettivi distinti rapporti contrattuali già in una fase che precede la costituzione del vincolo contrattuale, in piena aderenza alla ratio che permea l’istituto di cui al citato art. 75, comma 8.” Su queste premesse i Giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sentenza del T.R.G.A. di Bolzano che respinge il ricorso presentato da una società di ingegneria avverso il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per l’affidamento della fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico, esclusione motivata dalla mancata presentazione, in violazione della lex specialis di gara, della dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fideiussoria pari al 10% del valore dell’offerta per la manutenzione e gestione dell’impianto per l’ipotesi che la stazione appaltante si fosse avvalsa della facoltà di affidare all’aggiudicataria anche tali servizi aggiuntivi.