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Energie rinnovabiliTAR Puglia, Lecce, sez. I, sentenza 18 luglio 2011, n. 1356

di Osservatorio Energia - 18 Luglio 2011
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Il TAR  annulla il Regolamento Provinciale della Provincia di Brindisi recante “Regolamento per la redazione degli studi e la valutazione della compatibilità ambientale di impianti fotovoltaici da realizzarsi nel territorio della Provincia di Brindisi”, sulla cui base il Dirigente del Settore ecologia della Provincia aveva richiesto alla ricorrente società, in sede di richiesta di autorizzazione unica alla realizzazione di un parco fotovoltaico, un’integrazione della documentazione da allegare alla richiesta di V.I.A.

Il Regolamento sarebbe “annullabile” (ma non “nullo”, come sostiene parte ricorrente) in quanto sulla base del principio di sussidiarietà verticale di cui all’art. 118 Cost., l’art 12, comma 10, del D. Lgs. 387/2003 in materia di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, prevede la predisposizione degli indirizzi statali “a monte” e la successiva programmazione regionale “a valle”.

Le competenze in tema di individuazione di aree idonee e di elaborazione di criteri di corretto inserimento degli impianti di energie rinnovabili nel paesaggio appartengono unicamente alla Conferenza Unificata e in via generale alle Regioni in via meramente attuativa; non anche a Province e Comuni.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2011/201100390/Provvedimenti/201101356_01.XML


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