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Energia nucleareDecreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011

di Osservatorio Energia - 2 Maggio 2011
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Pubblicata nella GU 77 del 4 aprile 2011 l’indizione del referendum avente ad oggetto la realizzazione di nuove centrali per la produzione di energia nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del  12  gennaio
2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale – 1ª serie speciale – n. 5 del  28  gennaio  2011,
con  la  quale  e’  stata  dichiarata  ammissibile  la  richiesta  di
referendum popolare per l’abrogazione parziale di norme,  in  materia
di  nuove  centrali  per  la  produzione  di  energia  nucleare,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti  per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita’,  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  recante  «Disposizioni  per  lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia», del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  recante
«Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo», e del
decreto legislativo 15 febbraio  2010,  n.  31,  recante  «Disciplina
della  localizzazione,  della  realizzazione  e  dell’esercizio   nel
territorio nazionale di impianti di produzione di  energia  elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei
sistemi di stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti
radioattivi, nonche’ misure compensative e  campagne  informative  al
pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2011;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

  E’ indetto il referendum popolare per  l’abrogazione  parziale  dei
seguenti testi normativi, recanti disposizioni in  materia  di  nuove
centrali per la produzione di energia nucleare:
    decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  nel   testo
risultante per effetto di modificazioni ed  integrazioni  successive,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria», limitatamente  alle  seguenti
parti:
      art. 7, comma 1, lettera d: «d)  realizzazione  nel  territorio
nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; »;
      legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante  per  effetto
di modificazioni ed integrazioni  successive,  recante  «Disposizioni
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’  in
materia di energia», limitatamente alle seguenti parti:
      art.  25,  comma   1,   limitatamente   alle   parole:   «della
localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare,»;
      art. 25, comma 1, limitatamente alle parole:  «Con  i  medesimi
decreti sono  altresi’  stabiliti  le  procedure  autorizzative  e  i
requisiti  soggettivi  per  lo   svolgimento   delle   attivita’   di
costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti  di  cui
al primo periodo.»;
      art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: «, con
oneri  a  carico  delle  imprese  coinvolte   nella   costruzione   o
nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e’  fatto
divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali»;
      art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: «che i
titolari di autorizzazioni di attivita’ devono adottare»;
      art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente  alle  parole:  «la
costruzione e l’esercizio di impianti per la  produzione  di  energia
elettrica nucleare e di impianti per»;
      art. 25, comma 2, lettera  g),  limitatamente  alla  particella
«per» che segue le parole «dei rifiuti radioattivi o»;
      art.  25,  comma  2,  lettera  i):  «i)   previsione   che   le
approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche  tecniche  degli
impianti nucleari,  gia’  concesse  negli  ultimi  dieci  armi  dalle
Autorita’ competenti  di  Paesi  membri  dell’Agenzia  per  l’energia
nucleare  dell’Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico (AENOCSE) o dalle autorita’ competenti di Paesi con i quali
siano definiti  accordi  bilaterali  di  cooperazione  tecnologica  e
industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia,
previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;»;
      art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle  parole:  «gli
oneri relativi ai»;
      art. 25, comma 2, lettera l),  limitatamente  alle  parole:  «a
titolo oneroso a carico  degli  esercenti  le  attivita’  nucleari  e
possano essere»;
      art. 25, comma 2, lettera n): «n)  previsione  delle  modalita’
attraverso le  quali  i  produttori  di  energia  elettrica  nucleare
dovranno  provvedere  alla  costituzione   di   un   fondo   per   il
“decommissioning”;»;
      art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente  alla  virgola  che
segue le parole «per le popolazioni»;
      art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parale: «,  al
fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi
e per la gestione degli impianti»;
      art. 25, comma 2, lettera q): «q) previsione, nell’ambito delle
risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna
di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare,  con
particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita’.»;
      art. 25, comma 3: «Nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione,
approvazione  e   realizzazione   delle   opere,   infrastrutture   e
insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia  nucleare
e relative attivita’ di espropriazione, occupazione e asservimento si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all’art.  246  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;
      art. 25, comma 4: «4. Al  comma  4  dell’art.  11  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: “fonti  energetiche
rinnovabili” sono inserite le seguenti: “, energia nucleare  prodotta
sul territorio nazionale”.»;
      art. 26;
      art. 29, comma 1,  limitatamente  alle  parole:  «gli  impieghi
pacifici dell’energia nucleare,»;
      art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: «sia  da  impianti
di produzione di elettricita’ sia»;
      art. 29, comma  1,  limitatamente  alle  parole:  «costruzione,
l’esercizio e la»;
      art. 29, comma 4, limitatamente alle  parole:  «nell’ambito  di
priorita’ e indirizzi di politica energetica nazionale e»;
      art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: «sugli
impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,»;
      art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle  parole:  «del
progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari,
nonche’ delle infrastrutture pertinenziali,»;
      art. 29, comma 5, lettera g),  limitatamente  alle  parole:  «,
diffidare i titolari delle autorizzazioni»;
      art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente  alle  parole:  «da
parte dei medesimi soggetti»;
      art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente  alle  parole:  «di
cui alle autorizzazioni»;
      art. 29,  comma  5,  lettera  g),  limitatamente  alla  parola:
«medesime»;
      art. 29, comma 5, lettera h): «h) l’Agenzia informa il pubblico
con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione  e  sull’ambiente
delle radiazioni ionizzanti dovuti  alle  operazioni  degli  impianti
nucleari ed all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni
ordinarie che straordinarie;»;
      art. 29,  comma  5,  lettera  i),  limitatamente  alle  parole:
«all’esercizio o»;
      decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante  «Attuazione
dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
governo per il riordino del processo amministrativo»,  all’art.  133,
comma 1, lettera o), limitatamente alle parole «ivi  comprese  quelle
inerenti l’energia da fonte nucleare»;
      decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  nel   testo
risultante per effetto di modificazioni ed  integrazioni  successive,
recante  «Disciplina  della  localizzazione,  della  realizzazione  e
dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ misure  compensative  e
campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23
luglio 2009, n. 99», limitatamente alle seguenti parti:
      il titolo del decreto legislativo, limitatamente  alle  parole:
«della  localizzazione,  della  realizzazione  e  dell’esercizio  nel
territorio nazionale di impianti di produzione di  energia  elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,»;
      il titolo del decreto legislativo, limitatamente  alle  parole:
«e campagne informative al pubblico»;
      art. 1, comma 1, limitatamente alle parole:  «della  disciplina
della  localizzazione  nel  territorio  nazionale  di   impianti   di
produzione  di   energia   elettrica   nucleare,   di   impianti   di
fabbricazione del combustibile nucleare,»;
      art. 1, comma 1, lettera a): «a) le procedure autorizzative e i
requisiti  soggettivi  degli  operatori  per   lo   svolgimento   nel
territorio nazionale delle attivita’ di costruzione, di  esercizio  e
di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1,  lettera
e), nonche’ per l’esercizio delle strutture  per  lo  stoccaggio  del
combustibile irraggiato  e  dei  rifiuti  radioattivi  ubicate  nello
stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente  connesse;»;
art. 1, comma 1, lettera b): «b) il Fondo per la disattivazione degli
impianti nucleari;»;
      art. 1,  comma  1,  lettera  c):  «c)  le  misure  compensative
relative alle attivita’ di costruzione e di esercizio degli  impianti
di cui alla lettera a), da  corrispondere  in  favore  delle  persone
residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il  sito
e degli enti locali interessati;»;
      art. 1, comma 1, lettera  d),  limitatamente  alle  parole:  «e
future»;
      art.  1,  comma  1,  lettera  g):  «g)  un  programma  per   la
definizione e la  realizzazione  di  una  “Campagna  di  informazione
nazionale in materia di produzione  di  energia  elettrica  da  fonte
nucleare”;»;
      art. 1, comma 1, lettera h): «h) le sanzioni irrogabili in caso
di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.»;
      art. 2, comma 1, lettera b): «b) “area idonea” e’  la  porzione
di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e
tecniche ed ai relativi  parametri  di  riferimento  che  qualificano
l’idoneita’ all’insediamento di impianti nucleari;»;
      art. 2,  comma  1,  lettera  c):  «c)  “sito”  e’  la  porzione
dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento  di  uno  o
piu’ impianti nucleari;»;
      art. 2, comma 1, lettera e): «e) “impianti nucleari”  sono  gli
impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,  realizzati  nei
siti, comprensivi delle opere connesse e delle  relative  pertinenze,
ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei  rifiuti  radioattivi  direttamente
connesse  all’impianto  nucleare,  le  infrastrutture  indispensabili
all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento  della
rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in
rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;»;
      art. 2, comma 1, lettera f):  «f)  “operatore”  e’  la  persona
fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che
manifesta l’interesse  ovvero  e’  titolare  di  autorizzazione  alla
realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;»;
      art.  2,  comma  1,  lettera  i),  limitatamente  alle  parole:
«dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti»;
      art. 3, comma 1, limitatamente alle parole:  «,  con  il  quale
sono delineati gli obiettivi strategici in materia  nucleare,  tra  i
quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni  ionizzanti
e la sicurezza nucleare»;
      art.  3,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  «la  potenza
complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in  esercizio
degli impianti nucleari da realizzare,»;
      art.  3,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  «valuta   il
contributo  dell’energia  nucleare  in   termini   di   sicurezza   e
diversificazione energetica,»;
      art.  3,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  «,  benefici
economici e  sociali  e  delinea  le  linee  guida  del  processo  di
realizzazione»;
      art. 3, comma 2: «2. La Strategia  nucleare  costituisce  parte
integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»;
      art. 3, comma 3, lettera a): «a)  l’affidabilita’  dell’energia
nucleare,  in  termini  di  sicurezza  nucleare  ambientale  e  degli
impianti,  di   eventuale   impatto   sulla   radioprotezione   della
popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;»;
      art. 3, comma 3, lettera b): «b)  i  benefici,  in  termini  di
sicurezza degli approvvigionamenti,  derivanti  dall’introduzione  di
una quota significativa di energia nucleare nel  contesto  energetico
nazionale;»;
      art. 3, comma 3, lettera c): «c) gli obiettivi di capacita’  di
potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni
energetici nazionali ed i relativi archi temporali;»;
      art. 3, comma 3, lettera d): «d) il contributo che  si  intende
apportare, attraverso il  ricorso  all’energia  nucleare,  in  quanto
tecnologia a  basso  tenore  di  carbonio,  al  raggiungimento  degli
obiettivi  ambientali  assunti  in  sede  europea   nell’ambito   del
pacchetto clima  energia  nonche’  alla  riduzione  degli  inquinanti
chimico-fisici;»;
      art. 3, comma 3, lettera e):  «e)  il  sistema  di  alleanze  e
cooperazioni internazionali e la capacita’  dell’industria  nazionale
ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;»;
      art. 3,  comma  3,  lettera  f):  «f)  gli  orientamenti  sulle
modalita’ realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei
tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia,  anche  attraverso
la  formulazione  o  la  previsione  di   emanazione   di   specifici
indirizzi;»;
      art.  3,  comma  3,  lettera  g),  limitatamente  alle  parole:
«impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli»;
      art. 3, comma 3, lettera h):  «h)  i  benefici  attesi  per  il
sistema industriale italiano e i parametri  delle  compensazioni  per
popolazione e sistema delle imprese;»;
      art. 3, comma 3, lettera i): «i) la capacita’  di  trasmissione
della  rete  elettrica  nazionale,  con   l’eventuale   proposta   di
adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato
di potenza da installare;»;
      art. 3, comma 3, lettera l): «1) gli obiettivi  in  materia  di
approvvigionamento,  trattamento  e  arricchimento  del  combustibile
nucleare.»;
      l’intero  Titolo  II,  rubricato  «Procedimento  unico  per  la
localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari;
disposizioni sui benefici economici per  le  persone  residenti,  gli
enti locali e le imprese;  disposizioni  sulla  disattivazione  degli
impianti», contenente gli articoli da 4 a 24;
      art.  26,  comma   1,   limitatamente   alle   parole:   «della
disattivazione»;
      art. 26,  comma  1,  lettera  d),  limitatamente  alle  parole:
«riceve  dagli  operatori  interessati   al   trattamento   ed   allo
smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita’
di cui all’art. 27, con modalita’ e  secondo  tariffe  stabilite  con
decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  concerto  con  il
Ministero dell’economia e finanze, ed»;
      art. 26, comma 1, lettera d),  limitatamente  alle  parole:  «,
calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo»;
      art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: «,  al
fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi
e per la gestione degli impianti»;
      art. 27, comma 1, limitatamente  alle  parole:  «e  sulla  base
delle  valutazioni  derivanti   dal   procedimento   di   Valutazione
Ambientale Strategica di cui all’art. 9»;
      art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: «, comma 2»;
      art. 27 comma 10, limitatamente alle parole: «Si applica quanto
previsto dall’art. 12»;
      art. 29;
      art. 30, comma  1,  limitatamente  alle  parole:  «riferito  ai
rifiuti radioattivi  rinvenienti  dalle  attivita’  disciplinate  dal
Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti
radioattivi  rinvenienti  dalle  attivita’  disciplinate   da   norme
precedenti»;
      art. 30, comma 2: «2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi
derivanti dalle attivita’ disciplinate dal  Titolo  II  del  presente
decreto legislativo, il contributo di cui  al  comma  1  e’  posto  a
carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell’economia e finanze che tiene conto, del volume complessivo e del
contenuto di radioattivita’. Tale  contributo  e’  ripartito  secondo
quanto previsto all’art. 23, comma 4.»;
      art. 30, comma 3: «3. La disposizione di cui al comma 2 non  si
applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attivita’  gia’  esaurite
al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per  i  quali
rimane ferma la disciplina di cui all’art.  4  del  decreto-legge  14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2003, n. 368, cosi’  come  modificato  dall’art.  7-ter  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   208,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.»;
      l’intero  Titolo  IV,  rubricato  «Campagna  di  informazione»,
contenente gli articoli 31 e 32;
      art. 33;
      art. 34;
      art. 35, comma 1: «1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di
legge: a) art. 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b)  articoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.».
  I relativi comizi sono convocati  per  il  giorno  di  domenica  12
giugno 2011, con  prosecuzione  delle  operazioni  di  votazione  nel
giorno di lunedi’ 13 giugno 2011.
  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Dato a Roma, addi’ 23 marzo 2011


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