Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011
Pubblicata nella GU 77 del 4 aprile 2011 l’indizione del referendum avente ad oggetto la realizzazione di nuove centrali per la produzione di energia nucleare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 12 gennaio
2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale – 1ª serie speciale – n. 5 del 28 gennaio 2011,
con la quale e’ stata dichiarata ammissibile la richiesta di
referendum popolare per l’abrogazione parziale di norme, in materia
di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia», del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
«Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo», e del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante «Disciplina
della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei
sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonche’ misure compensative e campagne informative al
pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto:
E’ indetto il referendum popolare per l’abrogazione parziale dei
seguenti testi normativi, recanti disposizioni in materia di nuove
centrali per la produzione di energia nucleare:
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria», limitatamente alle seguenti
parti:
art. 7, comma 1, lettera d: «d) realizzazione nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; »;
legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto
di modificazioni ed integrazioni successive, recante «Disposizioni
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in
materia di energia», limitatamente alle seguenti parti:
art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: «della
localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare,»;
art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: «Con i medesimi
decreti sono altresi’ stabiliti le procedure autorizzative e i
requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attivita’ di
costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui
al primo periodo.»;
art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: «, con
oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o
nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e’ fatto
divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali»;
art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: «che i
titolari di autorizzazioni di attivita’ devono adottare»;
art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: «la
costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia
elettrica nucleare e di impianti per»;
art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella
«per» che segue le parole «dei rifiuti radioattivi o»;
art. 25, comma 2, lettera i): «i) previsione che le
approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli
impianti nucleari, gia’ concesse negli ultimi dieci armi dalle
Autorita’ competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia
nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (AENOCSE) o dalle autorita’ competenti di Paesi con i quali
siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e
industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia,
previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;»;
art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: «gli
oneri relativi ai»;
art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: «a
titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita’ nucleari e
possano essere»;
art. 25, comma 2, lettera n): «n) previsione delle modalita’
attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare
dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il
“decommissioning”;»;
art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che
segue le parole «per le popolazioni»;
art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parale: «, al
fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi
e per la gestione degli impianti»;
art. 25, comma 2, lettera q): «q) previsione, nell’ambito delle
risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna
di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con
particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita’.»;
art. 25, comma 3: «Nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e
insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare
e relative attivita’ di espropriazione, occupazione e asservimento si
applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;
art. 25, comma 4: «4. Al comma 4 dell’art. 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: “fonti energetiche
rinnovabili” sono inserite le seguenti: “, energia nucleare prodotta
sul territorio nazionale”.»;
art. 26;
art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: «gli impieghi
pacifici dell’energia nucleare,»;
art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: «sia da impianti
di produzione di elettricita’ sia»;
art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: «costruzione,
l’esercizio e la»;
art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: «nell’ambito di
priorita’ e indirizzi di politica energetica nazionale e»;
art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: «sugli
impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,»;
art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: «del
progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari,
nonche’ delle infrastrutture pertinenziali,»;
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: «,
diffidare i titolari delle autorizzazioni»;
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: «da
parte dei medesimi soggetti»;
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: «di
cui alle autorizzazioni»;
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola:
«medesime»;
art. 29, comma 5, lettera h): «h) l’Agenzia informa il pubblico
con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente
delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti
nucleari ed all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni
ordinarie che straordinarie;»;
art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole:
«all’esercizio o»;
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione
dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo», all’art. 133,
comma 1, lettera o), limitatamente alle parole «ivi comprese quelle
inerenti l’energia da fonte nucleare»;
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo
risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
recante «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e
dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ misure compensative e
campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23
luglio 2009, n. 99», limitatamente alle seguenti parti:
il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole:
«della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,»;
il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole:
«e campagne informative al pubblico»;
art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «della disciplina
della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare,»;
art. 1, comma 1, lettera a): «a) le procedure autorizzative e i
requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel
territorio nazionale delle attivita’ di costruzione, di esercizio e
di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera
e), nonche’ per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello
stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;»;
art. 1, comma 1, lettera b): «b) il Fondo per la disattivazione degli
impianti nucleari;»;
art. 1, comma 1, lettera c): «c) le misure compensative
relative alle attivita’ di costruzione e di esercizio degli impianti
di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone
residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito
e degli enti locali interessati;»;
art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: «e
future»;
art. 1, comma 1, lettera g): «g) un programma per la
definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione
nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte
nucleare”;»;
art. 1, comma 1, lettera h): «h) le sanzioni irrogabili in caso
di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.»;
art. 2, comma 1, lettera b): «b) “area idonea” e’ la porzione
di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e
tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano
l’idoneita’ all’insediamento di impianti nucleari;»;
art. 2, comma 1, lettera c): «c) “sito” e’ la porzione
dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o
piu’ impianti nucleari;»;
art. 2, comma 1, lettera e): «e) “impianti nucleari” sono gli
impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei
siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze,
ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente
connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili
all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della
rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in
rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;»;
art. 2, comma 1, lettera f): «f) “operatore” e’ la persona
fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che
manifesta l’interesse ovvero e’ titolare di autorizzazione alla
realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;»;
art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole:
«dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti»;
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «, con il quale
sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i
quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti
e la sicurezza nucleare»;
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «la potenza
complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio
degli impianti nucleari da realizzare,»;
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «valuta il
contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e
diversificazione energetica,»;
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «, benefici
economici e sociali e delinea le linee guida del processo di
realizzazione»;
art. 3, comma 2: «2. La Strategia nucleare costituisce parte
integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»;
art. 3, comma 3, lettera a): «a) l’affidabilita’ dell’energia
nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli
impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della
popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;»;
art. 3, comma 3, lettera b): «b) i benefici, in termini di
sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di
una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico
nazionale;»;
art. 3, comma 3, lettera c): «c) gli obiettivi di capacita’ di
potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni
energetici nazionali ed i relativi archi temporali;»;
art. 3, comma 3, lettera d): «d) il contributo che si intende
apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto
tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli
obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del
pacchetto clima energia nonche’ alla riduzione degli inquinanti
chimico-fisici;»;
art. 3, comma 3, lettera e): «e) il sistema di alleanze e
cooperazioni internazionali e la capacita’ dell’industria nazionale
ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;»;
art. 3, comma 3, lettera f): «f) gli orientamenti sulle
modalita’ realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei
tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso
la formulazione o la previsione di emanazione di specifici
indirizzi;»;
art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole:
«impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli»;
art. 3, comma 3, lettera h): «h) i benefici attesi per il
sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per
popolazione e sistema delle imprese;»;
art. 3, comma 3, lettera i): «i) la capacita’ di trasmissione
della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di
adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato
di potenza da installare;»;
art. 3, comma 3, lettera l): «1) gli obiettivi in materia di
approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile
nucleare.»;
l’intero Titolo II, rubricato «Procedimento unico per la
localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari;
disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli
enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli
impianti», contenente gli articoli da 4 a 24;
art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: «della
disattivazione»;
art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole:
«riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo
smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita’
di cui all’art. 27, con modalita’ e secondo tariffe stabilite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell’economia e finanze, ed»;
art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: «,
calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo»;
art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: «, al
fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi
e per la gestione degli impianti»;
art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: «e sulla base
delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica di cui all’art. 9»;
art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: «, comma 2»;
art. 27 comma 10, limitatamente alle parole: «Si applica quanto
previsto dall’art. 12»;
art. 29;
art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: «riferito ai
rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attivita’ disciplinate dal
Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti
radioattivi rinvenienti dalle attivita’ disciplinate da norme
precedenti»;
art. 30, comma 2: «2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi
derivanti dalle attivita’ disciplinate dal Titolo II del presente
decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 e’ posto a
carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell’economia e finanze che tiene conto, del volume complessivo e del
contenuto di radioattivita’. Tale contributo e’ ripartito secondo
quanto previsto all’art. 23, comma 4.»;
art. 30, comma 3: «3. La disposizione di cui al comma 2 non si
applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attivita’ gia’ esaurite
al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali
rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, cosi’ come modificato dall’art. 7-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.»;
l’intero Titolo IV, rubricato «Campagna di informazione»,
contenente gli articoli 31 e 32;
art. 33;
art. 34;
art. 35, comma 1: «1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di
legge: a) art. 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12
giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel
giorno di lunedi’ 13 giugno 2011.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 23 marzo 2011