TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sentenza 22 aprile 2011, n. 278
La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui la Provincia di Chieti ordinava al Consorzio assegnatario della gestione della discarica di procedere alla bonifica. Sulla propria competenza, il Tar di Pescara ha ritenuto di aderire alla tesi dell’ordinanza del 9 novembre del 2010 del Tar Lazio, secondo la quale le controversie attinenti all’azione di gestione del ciclo dei rifiuti attribuite dall’art. 135 cpa alla competenza inderogabile del Tar del Lazio sarebbero esclusivamente quelle adottate nell’ambito di un’emergenza dichiarata ai sensi dell’art. 5, L. 225/92.