Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 gennaio 2011, n. 410
La Società Metangas, con ricorso al Tar Friuli Venezia Giulia, aveva impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 2226 del 1996, avente ad oggetto la revoca della precedente deliberazione n. 3652 25 giugno 1993 che stabiliva la ripartizione dei fondi disponibili per opere di metanizzazione a soggetti individuati in un elenco allegato (tra essi la Metan Gas), in conformità all’art. 2 della legge regionale n. 56/1991.
Il TAR ha accolto il ricorso. Il Consiglio di Stato, con la presente decisione, ha riformato la sentenza dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado per il sopravvenuto mutamento della normativa regionale che non consente più l’erogazione di contributi alle società concessionarie.