Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2011, n. 199
La sentenza in commento stabilisce che un Comune che sia indisponibile ad ospitare un impianto per la produzione di energia elettrica non può utilizzare presunte irregolarità nel procedimento formativo dell’atto promanante dall’organo collegiale per sostenere un’impugnativa dello stesso fondata su vizi sostanziali di merito della deliberazione che si voglia gravare. Il dissenso “motivato”, attinente a vizi procedimentali, come la mancata sottoposizione del progetto alla v.i.a. ex d. lgs. 152/2006 e la mancata acquisizione dell’a.i.a. di cui al d. lgs. 59/2005, doveva essere espresso dal Comune all’interno della conferenza di servizi, di natura istruttoria. Dalla conferenza di servizi, infatti, scaturisce non una decisione pluristrutturata, tipica della conferenza di servizi decisoria, il cui provvedimento finale concordato sostituisce i necessari assensi delle amministrazioni partecipanti, ma una decisione monostrutturata, in cui vi è un’unica amministrazione competente che deve acquisire l’avviso di altre amministrazioni. Non è un caso che l’art. 14 ter della l. 241/90 preveda che i soggetti chiamati a partecipare alla conferenza di servizi dettino previamente, “a maggioranza dei presenti”, le regole organizzative del procedere dei lavori, con la previa verifica del “quorum strutturale” per assumere valide determinazioni organizzative.