Ministero politiche agricole, circolare 19 novembre 2010, prot. n. 18047
Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse di filiera per la produzione di energia elettrica al fine del riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi pari a 1,8. Applicazione per l’anno 2010
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 2 marzo 2010 (di seguito decreto), vengono di seguito definite le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse, ai fini dell’accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall’articolo 1, comma 382-quater della legge n. 296/2006.
Tali indicazioni riguardano l’applicazione relativa all’anno 2010. Con successivo provvedimento questo Ministero stabilirà le modalità relative alle annualità successive al 2010 ivi comprese le procedure informatiche di cui all’articolo 3 comma 2 del decreto.
In via preliminare si chiarisce che:
— il Gestore dei servizi energetici (Gse), ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, è il titolare della procedura amministrative che definisce l’accesso ai certificati verdi;
— il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) definisce la procedura operativa per la certificazione della tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse oggetto del decreto;
— l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) coadiuva il Mipaaf e definisce le procedure di controllo a supporto della verifica dei requisiti;
— il produttore della biomassa (produttore) è il soggetto presso la cui attività produttiva sono generate le biomasse che rientrano nelle tipologie di cui all’allegato A del decreto;
— il collettore è l’eventuale soggetto della filiera che raccoglie presso uno o più produttori le biomasse e che le conferisce ad un operatore elettrico (Oe) con qualifica Iafr (impianto alimentato da fonti rinnovabili) al fine del loro utilizzo per la produzione di energia elettrica;
— l’operatore elettrico (Oe) è il soggetto, in possesso della qualifica Iafr, che detiene la documentazione atta a dimostrare la provenienza della materia prima e che trasmette al Mipaaf secondo quanto previsto dagli allegati al decreto.
La richiesta per l’accesso al coefficiente moltiplicativo di 1,8 (di seguito istanza) deve essere:
— compilata in carta semplice sulla base del modulo allegato alla presente circolare1 , sottoscritta da legale rappresentante della società richiedente e resa solidale con copia del documento di identità dello stesso. Ogni dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall’articolo 76 del dpr 445/2000 e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato decadranno (articolo 75 del Dpr 445/2000).
— inviata con raccomandata A/R entro il 30 novembre 2010 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, via XX settembre 20, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, Ufficio SAQ VI, 00187 Roma. sulla busta deve essere obbligatoriamente riportata la dicitura “Tracciabilità biomasse di filiera”. Ai fini del rispetto della data di trasmissione farà fede il timbro postale. L’istanza deve obbligatoriamente corredata da un cd-dvd non riscrivibile contenente la versione informatica del modulo e dei suoi allegati.
— inviata in copia con raccomandata A/R e corredata degli allegati e di copia del cd-dvd, ad Agea — Area coordinamento — Ufficio dei controlli specifici — via Salandra 13, 00187 Roma.
Ai fini della corretta compilazione dell’istanza si forniscono alcune precisazioni anche alla luce di specifici quesiti pervenuti a questa amministrazione.
È possibile inviare richiesta di certificazione della tracciabilità di biomasse di filiera che siano utilizzate ai fini della produzione di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2008, purché per le biomasse utilizzate si sia in possesso di tutta la documentazione prevista dal decreto. A tale fine sarà necessario predisporre ed inviare un’istanza per ogni anno di riferimento. Per le annualità 2008 e 2009 la domanda dovrà includere le quantità di materia prima necessarie alla produzione del quantitativo di energia elettrica immesso in rete dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per l’annualità 2010 la domanda dovrà includere le quantità necessarie alla produzione immessa in rete dal 1° gennaio al 30 novembre 2010.
È possibile utilizzare nel corso della stessa annualità biomasse provenienti da una o più tipologie di biomasse previste dall’allegato A del decreto. A tale fine sarà necessario predisporre ed inviare una istanza per ogni tipologia di biomassa utilizzata.
È consentito inviare istanze relative a più annualità o più tipologie di biomassa con un’unica raccomandata A/R.
Nel caso in cui le biomasse non vengano conferite all’operatore elettrico direttamente da un produttore ma il conferimento avvenga tramite un collettore, i contratti di fornitura delle biomasse utilizzate (punto 1.c degli allegati al decreto) devono contenere in ogni caso tutte le informazioni riferite al soggetto produttore. Tali informazioni devono inoltre essere riportate nella domanda trasmessa al Mipaaf (allegato 1 all’istanza).
La dichiarazione prevista al punto 1.c degli allegati al decreto e integrata nel modulo di domanda, che attesta la provenienza della biomassa da non più di 70 km, è compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto Oe.
Nel corso delle procedure di verifica delle informazioni ricevute, Agea può richiedere ai soggetti che hanno presentato una istanza ulteriori informazioni o documentazione.
Relativamente alla possibilità di valorizzazione energetica di olio di sansa si precisa che, ai fini dell’applicazione del decreto 2 marzo 2010, tale materia prima ricade nella tipologia IV della tabella A del decreto stesso.
In caso di utilizzo di biomassa derivante da una ulteriore lavorazione di un sottoprodotto, la distanza di 70 km è determinata a partire dal luogo di origine di tale sottoprodotto.
Relativamente alla valorizzazione energetica di materiali vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, si precisa che tale tipologia di materia prima non rientra tra quelle ammissibili ai fini del riconoscimento del coefficiente moltiplicativo di 1,8 in quanto tale incentivo è destinato unicamente a biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali.
Allegato
Istruzioni per la compilazione dell’istanza per la tracciabilità delle biomasse di filiera per la produzione di energia elettrica.
L’istanza deve essere compilata in ogni sua parte a pena di non ricevibilità.
Nel foglio di lavoro “istanza” è consentita la scrittura solamente nei riquadri predisposti.
Note per la compilazione:
1) Richiesta di certificazione della tracciabilità delle biomasse:
Inserire una X nel riquadro corrispondente alla tipologia di filiera per la quale si inoltra l’istanza
2) Anno di riferimento
Inserire l’anno per il quale si presenta l’istanza: 2008, 2009 o 2010
Nel caso si voglia richiedere la tracciabilità di materie prime utilizzate in più di una annualità, occorre compilare una istanza diversa per ogni annualità.
3) Dati identificati del richiedente
Il richiedente è il soggetto produttore di energia elettrica dotato di qualifica IAFR relativa ad un impianto entrato in esercizio commerciale dopo il 1 gennaio 2008.
I dati catastali devono comprendere foglio, particella e subalterno.
5) Tipologie di biomasse (Tabella A Decreto 2 marzo 2010)
Inserire il riferimento alla tipologia per la quale si presenta l’istanza sulla base della classificazione di cui alla Tabella A del decreto 2 marzo 2010, che viene riportata di seguito.
Tipologie di biomassa e biogas (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) |
I – colture dedicate agricole e forestali |
II – gestione del bosco |
III – residui di campo delle aziende agricole |
IV – residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali |
V – residui di zootecnia |
6) Quantitativo complessivo di biomassa utilizzato (tonnellate)
Inserire il quantitativo complessivamente utilizzato nel corso del periodo di riferimento espresso in Tonnellate
Il valore inserito deve coincidere con la somma dei singoli contratti di cui all’allegato 1 (somma della colonna 7)
7) Dichiarazione
punto secondo: se l’istanza è relativa a biomasse derivanti da intese di filiera o contratto quadro inserire la data di sottoscrizione dell’intesa o del contratto punto terzo: se l’istanza è relativa a biomasse da filiera corta (entro 70 Km) inserire in questo riquadro una X punto quarto: se l’istanza è relativa a biomassa autoprodotta inserire in questo riquadro una X
I punti secondo, terzo e quarto sono alternativi tra loro.
Se si valorizzano i punti secondo o terzo deve essere redatto l’allegato 1.
Se si valorizza il punto quarto deve essere redatto l’allegato 2.
8) Documenti Allegati
Inserire una X nel riquadro corrispondete all’allegato che viene utilizzato.
9) Contatti
Inserire obbligatoriamente un indirizzo email valido e un numero di telefono.
I contatti saranno utilizzati per eventuali comunicazioni relative all’istanza presentata.