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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 ottobre 2010, n. 7533

di Osservatorio Energia - 12 Novembre 2010
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È illegittimo l’affidamento diretto del servizio di gestione di igiene ambientale ad una società della quale l’ente affidante abbia in precedenza acquisito alcune azioni senza però che, all’atto dell’acquisto, fosse rilevabile la decisione dell’ente di procedere, in futuro, all’affidamento senza gara del servizio in questione. Premesso che il principio generale è sempre quello della gara, e che l’affidamento diretto è sempre una deroga a tale principio, deroga consentita in casi di stretta interpretazione, la società mista si giustifica quale forma di partenariato pubblico-privato costituito per la gestione di uno specifico servizio per un tempo determinato. In altri termini, non si ha in questi casi una esenzione dal principio della gara, ma muta l’oggetto della gara, che deve sempre essere esperita ma non più per trovare il terzo gestore del servizio, bensì il partner privato con cui gestire il servizio. E’ evidente, quindi, che le società miste cosiddette aperte, costituite cioè per finalità specifiche ma indifferenziate, non possono essere affidatarie dirette in quanto non soddisfano le condizioni a cui è ancorata la deroga

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200810015/Provvedimenti/201007533_11.XML


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