Ministero delle Finanze, circolare 11 novembre 2010, n. 3
La circolare del Ministero delle Finanze 11 novembre 2010, n. 3 fornisce i chiarimenti in merito all’applicazione della normativa sulla diversa tipologia di prelievo per la TARSU, TIA 1 di cui all’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e TIA 2 di cui all’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
In sintesi:
• i regolamenti già approvati dai comuni che avevano introdotto la TARSU e, in via sperimentale, la TIA1 conservano sostanzialmente la loro validità;
• i comuni possono introdurre la TIA2, poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento previsto dall’art. 238, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006;
• si applicano anche alla TIA1 le nuove disposizioni recate dall’art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto in ordine alla TIA2 che le disposizioni di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.