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Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sentenza 27 ottobre 2010, n. 8012

di Osservatorio Energia - 27 Ottobre 2010
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A norma dell’ordinamento italiano, non esiste una distinzione tra impianto di produzione industriale ed impianto di recupero di rifiuti, bensì rapporto di genere a specie tra il primo e il secondo. Un impianto che, ai fini di una specifica produzione industriale (nel caso di specie: produzione di conglomerato bituminoso) utilizzi e tratti (anche) “rifiuti”, effettuando le “operazioni di recupero” definite nell’allegato C alla parte quarta TU ambiente è per ciò stesso qualificabile, ai fini della normativa ambientale, come “impianto di recupero di rifiuti” . Esso costituirà tutt’al più un impianto di tipo promiscuo, nella misura in cui tratti, con riferimento allo specifico settore produttivo in cui opera, “aggregati (o inerti) naturali” e materie prime vere e proprie, accanto ad “aggregati riciclati”, permanendo tuttavia la sua qualificazione come impianto di recupero. 

La disciplina della VIA è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare tutti gli effetti, diretti ed indiretti, permanenti o transitori,positivi e negativi, dei “progetti” sull’ambiente circostante, nelle sue componenti naturali ed antropiche ed implica la valutazione degli impianti non solo per le caratteristiche “fisiche”(dimensione, localizzazione, ecc.) ma anche in ragione degli impatti che il concreto funzionamento può avere sull’ambiente circostante (cfr. TAR Lombardia, n°5534/2008). Perciò, pur in assenza di modificazioni strutturali-edilizie, l’aumento di capacità di recupero oltre le soglie previste, comporta la verifica di assoggettabilità, ai sensi del punto 8 lett. t) dell’Allegato IV al d.lgs. n. 152/2006, così come la modifica puramente gestionale configura un ampliamento o un’estensione e pertanto rientra nel concetto di “modifica sostanziale”.

A seguito della sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 23.11.2006, causa C-486/04, le modifiche apportate al Codice ambiente dal D.lgs. 4/2008 non prevedono più alcuna esclusione dall’obbligo di VIA per gli impianti di recupero rifiuti sottoposti alle procedure semplificate, posto che, in base alle concrete modalità di svolgimento dell’attività, il recupero dei rifiuti può, al pari dello smaltimento.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%202/2010/201000018/Provvedimenti/201008012_01.XML


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