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Consiglio di Stato, sez.V, sentenza, 1 ottobre 2010, n. 7253

di Osservatorio Energia - 1 Ottobre 2010
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Posta la competenza esclusiva dell’ATO ad intervenire sulle dinamiche tariffarie, è legittima la delibera dell’ATO stessa, con cui, a seguito della decisione di conferire ad un dato impianto di discarica rifiuti provenienti da un bacino ulteriore a quello inizialmente associato a detto impianto (con conseguente incremento delle T.a. conferite), in assenza di dati e informazioni relative alle varie voci componenti la tariffa, concernenti i Ce (costi di esercizio), i Ca (costi di ammortamento) ed i Cc (costi di chiusura e post- gestione), puntualmente richiesti dall’amministrazione ma non prodotti dal gestore dell’impianto, si provveda “provvisoriamente e fino all’acquisizione di dati a consuntivo” alla rideterminazione della tariffa di conferimento, ridotta in considerazione di: i) il passaggio dell’impianto alla categoria di “prima fascia” per volumetria, con conseguente diminuzione dei CE (costi di esercizio); ii)l’azzeramento del CA (costo di ammortamento), ad opera dei maggiori conferimenti già effettuati in passato rispetto a quelli originariamente previsti.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200908310/Provvedimenti/201007253_11.XML


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