AEEG, deliberazione 22 settembre 2010, n. 145
L’Autorità per l’energia ha modificato le disposizioni in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale. A partire dal primo gennaio 2011, l’impresa di distribuzione è “tenuta ad effettuare almeno un tentativo di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal misuratore del totalizzatore” ed è tenuta, altresì, “a trasmettere all’impresa di distribuzione l’auto-lettura entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stata trasmessa”.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/145-10arg.pdf