TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, sentenza 16 settembre 2010, n. 437
Ai sensi del primo comma dell’art. 41, L. 99/2009, sono tra l’altro attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie relative ad infrastrutture di trasporto di energia elettrica ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale. Conformemente a quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza (TAR Friuli Venezia Giulia n. 166/2010; TAR Campania,V, n. 6614/2010) difetta pertanto la competenza del TAR per l’Emilia Romagna, Sez. di Parma, in favore del TAR Lazio, sede di Roma, sulla controversia riguardante il provvedimento di VIA su un progetto di razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ad alta tensione