Legge 13 agosto 2010, n.129
La legge modifica l’articolo 185 del Dlgs 152/2006 recante i limiti al campo di applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti. Viene ampliata la nozione di sottoprodotti ai materiali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico o privato, e integrata la norma con l’utilizzazione agricola degli stessi sottoprodotti che può aversi anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero tramite cessione a terzi
L’art 1, punto 3, della L. 129 del 2010 in particolare modifica l’articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, sostituendo le parole del primo capoverso dell’art 185 «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole» con le seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e
potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati>>.