Legge 13 agosto 2010, n. 129
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi
G.U. n. 192 del 18 agosto 2010
L’art. 1 stabilisce le modalità che consentono allo Stato – d’intesa con Regioni e province – di individuare gli interventi urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, in attuazione della sentenza delle Corte Costituzionale n. 215/2010. L’art. 1-bis prevede l’istituzione, presso l’Acquirente unico s.p.a., di un sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. L’art. 1 ter reca una interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW. In particolare, stabilisce che l’articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che: la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007; la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.