AEEG, delibera 18 giugno, ARG/gas 89/10
L’Autorità ha modificato l’articolo 6, comma 6.2, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicabili nell’anno termico 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011, il parametro QE0 sia moltiplicato per un coefficiente K pari a 0,925.
La delibera conferisce mandato al Direttore della Direzione Mercati per procedere ad un periodico monitoraggio dell’evoluzione delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale; alla predisposizione ed alla trasmissione all’Autorità di una nota che illustri gli esiti dell’attività di cui alla lettera precedente; ed infine alla formulazione di eventuali proposte all’Autorità per un intervento, da assumersi entro il mese di febbraio 2011, di modifica dell’attuale modalità di determinazione del corrispettivo QEt da applicare successivamente al 30 settembre 2011.