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Cassazione penale, sez. III, sentenza 11 giugno 2010, n. 22236

di Osservatorio Energia - 11 Giugno 2010
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Si può disporre la confisca dell’area su cui è stata realizzata la discarica abusiva, in quanto essa sia di proprietà (e non meramente “appartenente”) dell’autore o del compartecipe del reato. Inoltre, in caso di condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all’art.51 comma terzo del D.L.gs. 5 febbraio 1997 n.22, non è possibile disporre la confisca dell’area sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell’area stessa, se non nell’ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato di cui al citato art.51 c.3° (Cass. sez.3 n.6441 del 24.1.2006; Cass. sez.3 n.26950 del 7.4.2009).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Guido De Maio                         Presidente

Dott. Agostino Cordova                     Consigliere

Dott. Ciro Petti                                 Consigliere

Dott. Aldo Fiale                                Consigliere

Dott. Silvio Amoresano                     Consigliere
    
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da:
1) Failla Marianna nata il 00/00/0000
– avverso l’ordinanza del 17.42009 della Corte di Appello di Catania
– sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

– lette le conclusioni del P. G., dr. Vito Monetti, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 25.102007 la Corte di Appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta proposta nell’interesse di Failla Marianna di delimitazione del terreno da ricomprendersi nel provvedimento di confisca disposto dal Tribunale di Catania, con sentenza irrevocabile, emessa nei confronti di Failla Giuseppe e Failla Dario, rispettivamente nonno e fratello della istante, condannati per il reato di cui all’art.51 D.Lgs. n.22/19997.
Avverso il provvedimento di rigetto proponeva ricorso per Cassazione la Failla, ma questa Corte in data 15.10.2008, qualificata l’impugnazione come opposizione ex art.667 comma 4 c.p.p., disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catania.
Quest’ultima, con ordinanza in data 17.4.2009, rigettava l’opposizione confermando la trascrizione della confisca sul terreno contrassegnato in catasto con la particella 90 del foglio 62 del Comune di Belpasso.
Assumeva la Corte che la Failla era congiunta dei condannati, che il terreno, in titolarità della predetta, si trovava al centro di un’area più vasta ed era stato acquistato (in data 15.10.2003) dopo la sentenza che aveva applicato la confisca. Secondo la Corte territoriale, quindi, la Failla non poteva ritenersi “persona estranea al reato”. Il concetto di appartenenza di cui all’art.240 c.p., secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ha, peraltro, una portata più ampia del diritto di proprietà, per cui il sequestro finalizzato alla confisca può colpire anche beni formalmente appartenenti a terzi estranei al reato, ma nella sostanziale disponibilità dell’imputato.
2) Ricorre per cassazione Failla Marianna, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione all’art.51 D.L.vo n.22/1997. Ai sensi del comma 3 dell’art.51 cit. per potersi disporre la confisca del terreno adibito a discarica abusiva è necessario che dello stesso sia proprietario l’autore o quantomeno il compartecipe del reato. La Failla è completamente estranea al reato in ordine al quale è stata pronunciata sentenza di condanna, non essendo stata neppure imputata.
Le argomentazioni adoperate dalla Corte in ordine alla possibilità di disporre la confisca di beni nella sostanziale disponibilità dell’imputato (anche se formalmente intestati a terzi) non sono riferibili al chiaro disposto dell’art.51.
La Failla acquistò il terreno dopo la commissione dell’illecito e prima del provvedimento di confisca da soggetti che rimasero estranei al processo.
2.1) Con memoria del 14.4.2010 si ribadiscono le precedenti doglianze e si insiste per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
3) Il ricorso è fondato.
3.1) Risulta pacificamente (come si dà atto anche nell’ordinanza della Corte di Appello di Catania del 25.10.2007) che Failla Marianna è divenuta proprietaria dello stacco di terreno contrassegnato in Catasto con la particella 90 del foglio 62 del Comune di Belpasso con atto per notaio Natalia D’Oro del 15.10.2003 (in data quindi successiva alla sentenza della Corte di Appello di Catania dei 20.6.2003), avendo acquistato il terreno medesimo da Caruso Angela, Cuturi Giuseppe e Cuturi Tiziana (aventi causa di Cuturi Orazio come da dichiarazione integrativa di successione). E’ altresì pacifico che sia la Failla che i suoi danti causa erano estranei al reato di cui all’art.51 D.L.vo n.22/1997, essendo stata la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha disposto la confisca, emessa nei confronti di Failla Giuseppe e Failla Dario.
3.1.1) Tanto premesso, a norma dell’art.51 comma 3 D.L.vo cit “Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito… Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato…”.
La norma è, quindi, chiarissima nel senso che, in tanto si può disporre la confisca dell’area su cui è stata realizzata la discarica abusiva, in quanto essa sia di proprietà (e non meramente “appartenente”) dell’autore o del compartecipe del reato.
Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato la norma in tal senso ” In caso di condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all’art.51 comma terzo del D.L.gs. 5 febbraio 1997 n.22, non è possibile disporre la confisca dell’area sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell’area stessa, se non nell’ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato di cui al citato art.51″ (cfr.Cass.sez.3 n.6441 del 24.1.2006; conf.Cass.sez.3 n.26950 del 7.4.2009).
3.1.2) L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
Consegue la esclusione dalla disposta confisca del terreno (contrassegnato in catasto con la part.90 del fg. 62) di proprietà di Failla Marianna e la cancellazione della relativa trascrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma il 22 aprile 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  11 Giu. 2010


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