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Legge 4 giugno 2010, n. 96, legge comunitaria 2009

di Osservatorio Energia - 4 Giugno 2010
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Il 10 luglio entra in vigore la legge 4 giugno 2010 n. 96 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009” pubblicata in GU n. 146 del 25-6-2010  – Suppl. Ordinario n.138

L’art. 17 comma 7 prevede che , ai fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati e al riutilizzo per recuperi ambientali, di cui alla lettera c) del punto 13.6.3 dell’allegato 1, suballegato 1, al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 e smi avente ad oggetto il recupero dei rifiuti non pericolosi, nell’impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, e in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non è un elemento esterno inquinante, nell’esecuzione del test di cessione sul rifiuto secondo il metodo previsto nell’allegato 3 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del “COD”.

L’art. 20 comma 1 della legge comunitaria 2009, modifica il comma 1 art 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 sulla definizione di rifiuto inerte.

Viene aggiunto a quanto già disposto dalla lettera c) che : I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell’allegato III-bis che viene aggiunto mediante l’ allegato I della legge comunitaria 2009 ai sensi del comma 2 art 20 della citata legge. Inoltre, il comma 1 art 20 dispone che : i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

L’art. 21 al comma 1 dispone che la comunicazione sulle fasce di appartenenza degli apparecchi luminosi prevista dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009 per ottenere il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 30 giugno 2010.

-Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

I commi 2 e 3 introducono modifiche al Dlgs 151 del 2005 smi anche per consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea e pertanto, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009.

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