Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 4 giugno 2010, n. 3546
L’arresto giurisprudenziale conferma l’orientamento del Collegio secondo cui la ratio del disposto normativo dell’art. 15, comma 2, del d. lgs. 79/1999 è quella di stabilire in via ultimativa un limite temporale, collegato al verificarsi di tutti i presupposti giuridici ai quali sono subordinati la costruzione e la messa in esercizio di impianti di generazione elettrica, al quale imputare la definitiva determinazione di ammissione o meno ai benefici delle incentivazioni previste per la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte dell’AEEG.
Ne discende che ai fini della dichiarazione di adempimento, sono rilevanti tutte le autorizzazioni occorrenti a che l’impianto possa essere messo in funzione, dunque non solo le autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali ed ambientali ma anche l’autorizzazione all’immissione nell’aria dei fumi di combustione, di cui all’art. 17 del d.P.R. 203/1988, attinente non solo ad esigenze connesse al contenimento dell’inquinamento e, quindi, al funzionamento dell’impianto ma anche alla sua costruzione.
L’art. 15, comma 2, del d. lgs, 79/99, nel testo precedente alla sua modifica apportata con l’art. 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non lasciava all’Autorità alcuna discrezionalità in sede di definizione di domande cui non fosse stata allegata la documentazione attestante tutte le autorizzazioni necessarie, dunque non già l’avvio dei procedimenti preordinati al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in esercizio ma l’intervenuta adozione dei provvedimenti abilitativi.