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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 maggio 2010, n. 3414

di Osservatorio Energia - 28 Maggio 2010
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Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Comune di Dueville per l’annullamento della sentenza n. 2189/08 con cui il Tar Veneto aveva annullato il bando di gara (pubblicato sul BUCE in data 30/5/07) per l’ affidamento, mediante licitazione privata, del servizio di distribuzione di gas naturale nell’ambito del territorio comunale.

Il bando era stato impugnato da Enel Rete Gas che deduceva l’illegittimità di una serie di clausole ritenute immediatamente lesive, in quanto preclusive di una corretta formulazione dell’offerta.

Con la sentenza n. 2189/08 il Tar accoglieva il ricorso sul presupposto che, nel bando di gara, illegittimamente era stato attribuito maggior peso alla componente economica dell’offerta rispetto a quella tecnica e che il comune si era accollato

La sentenza del TAR è stata annullata dal Consiglio di Stato secondo cui il legislatore non ha predeterminato il valore ponderale da attribuire, rispettivamente, all’elemento qualità ed all’elemento prezzo delle offerte per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, lasciando spazio alla discrezionalità della pubblica amministrazione da esplicare alla luce degli interessi da perseguire e delle circostanze specifiche della singola procedura in relazione alle condizioni della rete.

Secondo i giudici di appello, inoltre, la scelta di attribuire il peso di due terzi circa all’elemento economico non appare irragionevole né sproporzionata: da un lato, infatti, l’elemento qualitativo (segnatamente, le voci relative al piano investimenti per lo sviluppo e il potenziamento della rete” ed alle “condizioni per gli allacciamenti e il servizio agli utenti”, – ciascuna articolata in sotto-criteri) non viene marginalizzato in modo da perdere ogni rilievo al fine di influenzare la scelta dell’aggiudicatario; dall’altro lato, il riconoscimento di un rilievo significativo al dato economico appare giustificato dalla decisione dell’amministrazione di farsi integralmente carico dell’onere di rimborso spettante al gestore uscente ai sensi dell’art. 14 comma 8 del D. Lgs. n 164, esonerando così i partecipanti dall’obbligo di sostenere il relativo costo” (C.S. V 4540/08, 6744/08).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200808074/Provvedimenti/201003414_11.XML


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