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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 maggio 2010, n. 3216

di Osservatorio Energia - 21 Maggio 2010
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Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello proposto dal Comune di Chieri contro la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 3280 del 2007.

Il TAR aveva dichiarato inammissibile per carenza d’interesse il ricorso proposto dalla Italgas per l’annullamento di una delibera del Consiglio Comunale di Chieri con la quale l’Amministrazione Comunale aveva avviato il procedimento relativo “all’esperimento di nuova gara per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas, in attuazione del d.lgs. n. 164” per violazione del termine di durata della concessione

Il TAR aveva ritenuto assorbente la nuova disciplina introdotta dall’art. 23 del decreto legge 31 dicembre 2005, n. 273, laddove stabiliva che: “Il termine del periodo transitorio previsto dall’art. 15, comma 5, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009”. Secondo il T.A.R, per effetto di tali disposizioni, la convenzione in essere con la ricorrente (che altrimenti sarebbe stata risolta, a far data dal 1° gennaio 2006, con l’impugnata deliberazione consiliare) era automaticamente prorogata fino al 31 dicembre 2007, essendo stata sottratta in tal modo alle previsioni delle parti la disciplina del rapporto, quanto alla sua durata, in quanto determinata dalla norma legislativa richiamata. Non si sarebbe trattato, secondo il T.A.R., dell’applicazione retroattiva della norma sul termine della concessione, in quanto il rapporto giuridico derivante dall’atto concessorio, nel momento in cui era intervenuta la disciplina legislativa (il 31 dicembre 2005), non aveva ancora esaurito i suoi effetti giuridici.

Il Comune di Chieri proponeva appello avverso la sentenza sollevando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del D.L. n. 273 del 2005 per violazione e contrarietà al principio di apertura del mercato del gas alla concorrenza previsto dalla Direttiva CE n. 2003/55as.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello confermato l’iter logico della sentenza di primo grado, precisando altresì, in merito alla questione di legittimità costituzionale, che il periodo transitorio di cui all’art. 23 del D.L. n. 273 del 2005 è di entità tale da non violare il principio di certezza di cui alla precedente direttiva..

Scopo dell’ adozione dell’art. 23 del D. L. n. 273 del 2005 è quello di porre una disciplina unitaria in tutto il territorio nazionale in materia di regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni di distribuzione del gas naturale, al precipuo scopo di tutelare la libera concorrenza in materia, per non ingenerare il rischio di abuso della posizione di privilegio derivante dal protrarsi dell’esercizio, in regime di monopolio, del servizio pubblico locale.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200810154/Provvedimenti/201003216_11.XML


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