TAR Puglia, 30 aprile 2010, n. 1064
Il TAR Puglia annulla il provvedimento di inibitoria dell’amministrazione comunale con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica ordina di non effettuare l’intervento di cui alla denuncia di inizio attività presentata dalla ricorrente al fine di realizzare un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1MW. Atteso che la richiesta di DIA era completa in ogni sua parte, il Collegio richiama il principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi, correlato al divieto di aggravio del procedimento ex art. 1, comma 2 della legge n. 241 del 1990, entrambi letti alla luce del netto favor per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili del legislatore comunitario, per ritenere illegittime le ulteriori richieste istruttorie del Comune nei confronti della società ricorrente, che dunque è libera di costruire l’impianto sulla base dell’autorizzazione a buon diritto acquisita.