Cassazione Penale, sez. III, sentenza 24 marzo 2010, n. 11260
sulla definizione di rifiuto da intendersi come catalogazione aperta
L’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 smi non contiene una catalogazione chiusa dei rifiuti. Anche se la norma rinvia all’allegato A, contiene una definizione aperta di rifiuto da intendersi come qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del decreto citato e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. È pertanto adeguatamente motivata la sentenza che, pur non indicando in quale categoria di rifiuti tabellati rientrano quelli nella specie abbandonati contenga una descrizione del materiale rinvenuto (carta, materiale ferroso, contenitori vuoti) e delle circostanze di fatto che caratterizzavano il deposito dello stesso che abbia consentito al giudice di ritenere che tali oggetti, nel contesto in cui sono stati rinvenuti, costituiscano rifiuti perché si trattava di materiale di cui il detentore aveva deciso di disfarsi, senza che sia stato necessario identificarne il codice CER.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 11/02/2010), Sentenza n. 11260
UDIENZA del 11.2.2010
SENTENZA N. 310
REG. GENERALE N. 29074/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi signori Magistrati:
dott. Pier Luigi Onorato, Presidente
1. dott. Claudia Squassoni , Consigliere
2. dott. Alfredo Maria Lombardi, Consigliere
3. dott. Giovanni Amoroso, Consigliere – Rel.
4. dott. Guida Mulleri , Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da Cerdini Corrado, n. a Bologna il xx.xx.xxxx;
– avverso la sentenza del 2.7.2008 del Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Porretta Terme;
– Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
– Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Francesco Sarzano che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Cerdini Donato era imputato a) del reato p. e p. dall’art. 192 comma 1 del d.lvo n.152/06, sanzionato dall’art. 256 comma 2 del medesimo decreto, perché, quale titolare dell’azienda agricola “Cerdini Corrado”, in varie aree adiacenti alla stalla, depositava in modo incontrollato vari rifiuti non pericolosi, quali materiali ferrosi, carta, contenitori vuoti ed altri rifiuti provenienti dall’attività (in Castel d’Aiano (BO) fraz. Villa d’Aiano il 19.05.2006).
Con decreto di giudizio immediato ritualmente notificato all’imputato Corrado Cerdini veniva tratto a giudizio per rispondere del reato in rubrica ascrittogli.
All’esito dell’udienza dibattimentale, il Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Porretta Terme, con sentenza del 2 luglio 2009 dichiarava Corrado Cerdini colpevole del reato ascrittogli e per l’effetto lo condanna alla pena di euro 6.000,00 (seimila) di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
2.Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo illustrato anche da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in un unico motivo, denuncia l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione rilevabile dal corpo del testo della decisione impugnata.
Sottolinea come la nozione di rifiuto sia contenuta nel comma 1, lettera a), dell’art. 183 d.lgs. n. 152/2006 secondo la quale è da considerarsi tale “qualsiasi sostanza od oggetto che attualmente rientri nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del decreto e di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi”.
Tale normativa, riproducente l’allegato I della direttiva n. 75/442/CEE e della direttiva n. 2006/12/CEE, che riporta l’elenco delle sedici categorie di rifiuti individuate in sede comunitaria, si pone come vera e propria linea di confine sull’appartenenza o meno di un particolare oggetto nella prefata categoria. Orbene – secondo il ricorrente – il giudice di merito non ha indicato a quale di quelle categorie dovrebbero ascriversi i materiali oggetto dell’imputazione.
3. Il ricorso è infondato, trattandosi di abbandono di rifiuti, penalmente rilevante (art. 256, secondo comma, d.lgs. n. 152 del 2006) perché posto in essere da imprenditore (agricolo).
E’ vero che la sentenza impugnata non indica in quale categoria di rifiuti “tabellati” rientrano quelli nella specie abbandonati. Ma la descrizione che ne fa la sentenza (carta, materiale ferroso, contenitori vuoti) ha consentito al giudice, motivatamente, di ritenere che tali oggetti, nel contesto in cui sono stati rinvenuti, costituiscano rifiuti.
Infatti l’art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006 (recante le definizioni) non contiene una catalogazione chiusa; rinvia sì all’allegato A, ma comunque contiene una definizione aperta: rifiuto è “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
La natura del materiale rinvenuto e le circostanze di fatto che caratterizzavano il deposito dello stesso hanno consentito al giudice di ritenere che si trattava di materiale di cui il detentore aveva deciso di disfarsi.
La volontà dell’imputato di disfarsi di tale materiale è emersa dalle circostanze di fatto della condotta contestata, stante l’abbandono all’aperto senza protezione e cautela di sorta e la risalenza nel tempo di tale abbandono comprovata dalla produzione del fascicolo fotografico.
3. Quanto poi al rilievo sull’entità della pena, si tratta di censura inammissibile stante la discrezionalità del giudice di merito di apprezzare le circostanze di cui all’art. 133 c.p..
Infatti la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. (Cass., sez. VI, 5 dicembre 1991, Lazzari); ne consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena.
4. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l’11 febbraio 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 24 MAR. 2010