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AGCM, parere 18 marzo 2010, As 672

di Redazione di ApertaContrada - 18 Marzo 2010
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in tema di produzione di gas e distribuzione combustibili gassosi mediante condotta

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la natura anticoncorrenziale di alcune disposizioni contenute nel bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Marostica.

In particolare, il bando prevedeva in caso di partecipazione in associazione temporanea di impresa che il requisito dello svolgimento in via diretta del servizio in un comune o in più comuni con un numero di utenti serviti non inferiore a 4.000 doveva essere posseduto sia dall’impresa mandataria, sia da ciascuna delle imprese mandanti. Tale previsione vanificava gli obiettivi del raggruppamento temporaneo di imprese.

L’Autorità, pertanto, ritiene che ciascun soggetto raggruppato debba dimostrare l’idoneità economico-finanziaria e la capacità tecnico-professionale di carattere in rapporto alla prestazione di servizi cui è deputato. Inoltre, per quanto riguarda il possesso dei requisiti, occorre che i concorrenti riuniti in un raggruppamento temporaneo eseguano le prestazioni dell’appalto nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento (articolo 37, comma 13 del Decreto Legislativo 163/06).

http://www.agcm.it/agcm_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/3adbdca85690ccf5c12576f50033840d/$FILE/10-10.pdf


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