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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 marzo 2010, n. 1503

di Redazione di ApertaContrada - 15 Marzo 2010
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sui soggetti responsabili ad eseguire la bonifica e obbligo di refusione dei relativi oneri

È fondata l’applicazione della disciplina regionale (legge  n. 29 del 1993) vigente all’epoca dei fatti precedente al Dlgs 22/1997 che, non diversamente da tale Dlgs, pone le spese della bonifica  a carico in solido del soggetto che ha provocato l’inquinamento, del proprietario e dell’usufruttuario del fondo, nonché del titolare di diritti personali di godimento sul fondo stesso. Il Comune viene ritenuto responsabile, perché nella fattispecie rientra tra i proprietari ed  aveva disposto antecedentemente all’espropriazione la bonifica. Inoltre è tenuto alla refusione dell’intervento di bonifica per una duplice responsabilità: 1- in quanto se è pur vero che il proprietario è obbligato entro i limiti di valore del bene, tale criterio non può certo predicarsi per il soggetto titolare di diritti reali che la normativa primaria individua come responsabile della gestione territoriale nel suo complesso, qual è il Comune ex articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 2- Rispetto a quest’ultimo valgono evidentemente gli oneri complessivi riferibili alla realizzazione del piano di bonifica, tutte le volte che lo stesso non sia assistito da specifico finanziamento

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200906286/Provvedimenti/201001503_11.XML


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