Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 marzo 2010, n. 1282
sul divieto di partecipazione a gara, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e s.m. (c.d. decreto Bersani), non operativo nei confronti di società che, pur essendo partecipate da enti locali, non siano state costituite per la produzione di beni e servizi ad esse strumentali in funzione della loro attività.
Non può essere esclusa da una procedura di gara per l’affidamento del servizio di energia, comprensivo dei servizi di manutenzione e di realizzazione di interventi di qualificazione tecnologica finalizzati al risparmio energetico, per violazione dell’art. 13 del D. L. 223/2006, una società che, pur indirettamente partecipata da enti locali, non è stata costituita per la produzione di beni e servizi ad essi strumentali o funzionali alle loro attività istituzionali; ciò in quanto, in assenza del requisito oggettivo della strumentalità, non opera il divieto di partecipazione a gare pubbliche, previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i.