TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza 9 febbraio 2010, n. 1775
sull’ambito di applicazione e sulla legittimità del Piano energetico ambientale regionale siciliano
Il Tribunale ha riconosciuto la natura regolamentare del Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.), approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009. Da tale assunto il TAR fa discendere due conclusioni: la prima, che il piano è subordinato alle fonti di diritto di rango primario; la seconda, che le istanze di autorizzazione ex art. 12, d. lgs. 387/2003 presentate prima della pubblicazione in G.U.R.S. del P.E.A.R.S non possono essere valutate alla stregua delle norme – procedimentali o stanziali – di detto piano.
Ciononostante, il TAR ha riconosciuto la legittimazione del ricorrente alla impugnazione delle norme del P.E.A.R.S, sul presupposto che tale Piano, pur avendo natura regolamentare, possa essere impugnato anche autonomamente rispetto all’atto applicativo, stante la natura immediatamente precettiva e direttamente lesiva di alcune sue norme.
In ragione di ciò, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del punto 2, lett. b) del Piano, ritenendo che il legislatore statale abbia inteso consentire la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili a prescindere dal requisito dell’attuale disponibilità dell’area di impianto in capo al richiedente l’autorizzazione; del punto 3, in quanto la normativa statale non subordina l’assentibilità dell’istanza alla valutazione, da parte del gestore, della compatibilità della capacità ricettiva della rete rispetto all’energia prodotta dall’impianto autorizzando.
Il TAR ha ritenuto altresì illegittimi il punto 4 della delibera approvativa del Piano che, prevedendo la necessaria partecipazione al procedimento delle Soprintendenze ai Beni Culturali e Ambientali, determina un allargamento ingiustificato del novero dei soggetti partecipanti e i punti 6 e 7, nella parte in cui prevedono misure di mitigazione ambientale e di compensazione. Secondo il giudice amministrativo, infatti, mentre le prime non sono previste dall’art. 12 cit., le seconde possono essere disciplinate solo con legge regionale.
Infine, il TAR ha dichiarato l’illegittimità della delibera nella parte in cui, da un lato, impone la stipula di un contratto di garanzia quale adempimento propedeutico all’esame dell’istanza di autorizzazione unica, ritenendo che tale previsione non sia funzionale alla tutela di alcun interesse pubblico; dall’altro, fissa una distanza minima tra gli impianti non ancorata e nessun plausibile parametro tecnico o scientifico e che non tiene conto delle diverse caratteristiche dei siti.