TAR Toscana, sez. II, sentenza 5 febbraio 2010, n. 187
TAR Toscana, sez. II, sentenza 5 febbraio 2010, n. 187, in materia di sospensione dell’attività degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, per violazione delle prescrizione contenute nell’atto autorizzatorio
-L’esecuzione, da parte dell’impresa, delle attività richieste dall’organo tecnico competente, cui è subordinata la caducazione del provvedimento di sospensione che abbia colpito l’autorizzazione all’attività di impianto di smaltimento o recupero dei rifiuti, non concretizza acquiescenza al provvedimento stesso. Detto provvedimento può quindi essere utilmente impugnato dall’impresa, pur a seguito dell’attività posta in essere dalla stessa per conformarsi alle prescrizioni impartitegli.
-È legittimo il provvedimento con il quale, a seguito degli accertamenti eseguiti dall’ARPA in ordine ad irregolarità nella gestione dell’attività di smaltimento o di recupero, l’Amministrazione, a norma dell’art. 208, comma 13, del D. lgs. 2006 n. 152, sospende l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in parola precedentemente rilasciata.
-In relazione agli accertamenti dell’ARPA, non è richiesto il rispetto del contraddittorio con la parte privata. Essi sono quindi legittimi –così come legittime rimangono le determinazioni che sugli stessi si fondino – anche nel caso in cui l’impresa non sia stata presente al momento nel quale venivano effettuati.