TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sentenza 20 gennaio 2010, n. 581
TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sentenza 20 gennaio 2010, n. 581, sul trattamento della sansa di oliva esausta
-In mancanza delle caratteristiche merceologiche necessarie alla sua qualificazione come combustibile, nel trattamento dell’olio di sansa deve farsi riferimento al regime autorizzatorio e alle norme che regolano le emissioni del D.lgs. n.160/2006.
-È legittimo il provvedimento con il quale la Provincia, accertato che l’impresa tratta sansa di oliva esausta proveniente da altri Paesi senza poterne attestare preventivamente la rispondenza ai parametri stabiliti dal D.P.C.M. 8/3/2002 e s.m.i., vieti la prosecuzione dell’attività di recupero rifiuti e disponga la cancellazione dal Registro delle imprese autorizzate a livello provinciale all’attività di recupero dei rifiuti stessi. A norma del D.P.C.M. citato, le sanse disoleate rientrano tra le biomasse combustibili e sottostanno alla relativa disciplina, purché il trattamento sia effettuato all’interno del medesimo impianto.