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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18 gennaio 2010, n. 126

di Redazione di ApertaContrada - 18 Gennaio 2010
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in tema di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dall’Autorità per l’energia elettrica per l’annullamento della sentenza del TAR Lombardia –Milano – n. 6098/2004.

L’oggetto del giudizio concerne gli artt. 9.1, 9.4 e 9.5 della deliberazione n. 137/02 che ha introdotto un sistema di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.

Il TAR Lombardia aveva dichiarato l’illegittimità degli articoli 9.1, 9.4., 9.5, perché non tenevano in debita considerazione l’elemento della “flessibilità” (differenza tra quantità contrattuale massima giornaliera e quantità contrattuale media giornaliera) che, secondo l’art. 3, comma 8, d.lg. n. 164 del 2000, deve essere inserito nei contratti pluriennali di importazione di gas dall’estero.

Il Consiglio di Stato ha precisato che non vi è una violazione diretta del citato art. 3, comma 8; tuttavia, questa disposizione legislativa non è stata presa in adeguata considerazione dall’Autorità. I giudici pertanto hanno confermato la sentenza impugnata, affermando che l’Autorità, non solo non può esercitare il potere regolatorio contra legem, ma non può neanche trascurare le previsioni normative e superarle in virtù della necessità di tutelare la concorrenza.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200501750/Provvedimenti/201000126_11.XML


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