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Energie rinnovabiliTAR Lazio, Latina, sez. I, sentenza 22 dicembre 2009, n. 1345

di Osservatorio Energia - 22 Dicembre 2009
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Nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica disciplinato dall’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, qualora l’amministrazione locale (nella fattispecie il Comune sul cui territorio deve sorgere l’impianto) manifesti il proprio dissenso in sede di conferenza dei servizi, questa deve – secondo quanto statuito dal Tar Lazio – esprimere la propria opposizione con un atto “costruttivo” che, oltre ad essere congruamente motivato, indichi compiutamente le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

In ogni caso, il parere negativo del Comune può essere liberamente valutato dalla Regione, che può recepire o meno quanto da esso evidenziato, non sussistendo in alcun modo un potere di veto del Comune.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2008/200801048/Provvedimenti/200901345_01.XML


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