Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21 dicembre 2009, n. 8532
In tema di localizzazione dell’impianto di smaltimento e di recupero e riparto di competenze statali, regionali e provinciali ai sensi degli artt. 195-199 d.lgs. n. 152/2006. Legittimità di un atto generale come una delibera della Giunta regionale
L’allocazione di un impianto di smaltimento di rifiuti costituisce una scelta frutto di valutazioni discrezionali che contemperano vari, diversi e a volte contrapposti interessi, tutti di indubbio valore.
Tra le competenze statali rientra l’ indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.(art 195 dlgs 152/2006)
Alle regioni spetta la competenza “alla definizione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195 del Dlgs 152/2006 ma prima ancora “la definizione di criteri per la individuazione, da parte delle provincie, delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p” (lettera n).(Art 196 dlgs 152/2006 smi)
La Regione prevede i criteri generali nel piano regionale di gestione dei rifiuti, o altro atto di tipo generale ( come la delibera regionale).
Alle province spetta “l’ individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”(art. 197 dlgs 152/2006). Tale attività provinciale è a sua volta sottoposta a una serie di vincoli sia contenutistici che procedimentali: il piano territoriale di coordinamento ex art. 20 TUEL e le previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h) del Dlgs 152/2006 smi in conformità di quanto previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti o altro atto a valenza generale o pianificatoria; “sentiti l’Autorità d’ambito ed i comuni” (obbligatori ma non vincolanti.