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Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto 17 dicembre 2009

di Osservatorio Energia - 17 Dicembre 2009
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Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto 17 dicembre 2009, istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Il Decreto Ministeriale istituisce un nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti lungo tutta la filiera, ai sensi dell’articolo 189 del D.lgs. n.152 del 2006 e dell’art 14 bis del DL 78/2009 convertito in L 102 del 2009  (cd. SISTRI). Si passa da un sistema cartaceo fondato su tre documenti: formulario di identificazione, registro di carico e scarico e MUD Ambientale a nuove modalità tecnologiche avanzate in grado di semplificare le procedure e gli adempimenti. Il SISTRI viene gestito dal Comando dei Carabinieri per la tutela dell’Ambiente. L’adesione al SISTRI è obbligatoria per: 1) produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (di cui art.184, co. 3 lett c, d, g) con più di 50 dipendenti; 2) commercianti, intermediari; 3) consorzi di recupero e riciclaggio; 4) imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; 5) imprese ed enti che si occupano di recupero e smaltimento rifiuti, 6) trasportatori professionali di rifiuti speciali ex art. 212 co. 5 e 7 d.lgs. 152/2006) soggetti che effettuano recupero e smaltimento per gli operatori del trasporto  intermodale (art. 1); 8) Enti, Comuni e Imprese che gestiscono rifiuti urbani in Campania.

L’adesione al SISTRI è volontaria per le imprese e produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (di cui all’art. 184 c. 3 lett c, d, g) con non più di 10 dipendenti e che raccolgono e trasportano rifiuti  non pericolosi, imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi e altre imprese ed enti produttori diverse da quelle di cui art 184 c. 3 lett. c, d, g, del d.lgs. 152/2006. Il sistema SITRI si applica anche ad imprese ed enti che operano nella Regione Campania. È previsto il pagamento di un contributo annuale per ogni attività in ogni unità locale entro l’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva  fruizione del servizio entro i termini per l’iscrizione per il primo anno di vigenza. Successivamente il contributo si paga entro il 31 gennaio e può essere rideterminato con DM del MATT (art. 4).

La responsabilità per il corretto recupero e smaltimento rifiuti è esclusa a seguito dell’invio da parte del SISTRI della comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto di recupero e smaltimento alla casella di posta elettronica attribuita dal sistema (art. 5, c.14).

Tutti i soggetti che non aderiscono volontariamente e che non rientrano nelle tipologie disciplinate nell’art 1 devono comunicare i dati per compilare la scheda SISTRI – Area Movimentazione a – al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inoltre, una copia firmata dal produttore, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell’impianto trasmette la scheda SISTRI completa al produttore iniziale per dimostrare l’assolvimento della sua responsabilità. Infine è prevista la trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all’albo nazionale gestori ambientali secondo la interoperabilità tra sistemi. Il SISTRI sarà interconnesso con ISPRA e con l’Albo Nazionale dei Gestori dell’Ambientali tramite il Ministero dell’Ambiente per i dati relativi al trasporto (art 10). Infine, viene istituito un Comitato di vigilanza e controllo di nomina Ministeriale (MATT) Entro il 31.12.2010 i soggetti che erano tenuti ad effettuare il MUD devono comunicare al SISTRI tutti i dati relativi al periodo del 2010 precedente all’applicazione del SISTRI (art 12 regime transitorio).

GU n. 9 del 13-1-2010 – Suppl. Ordinario n. 10

Istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

VISTO l’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l’articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all’istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

VISTO l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l’articolo 14-bis;

Considerata la necessità di definire, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, nonché le modalità di elaborazione dei dati stessi;

Considerata la necessità di definire le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo;

Considerata la necessita di definire le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio;

Considerata la necessità di definire le modalità di interconnessione ed interoperabilità con gli altri sistemi informativi;

Adotta il seguente decreto:

ART. 1

(Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI)

1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, è operativo: a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi- ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con più di cinquanta dipendenti, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 con più di cinquanta dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del presente decreto; b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi -ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – che hanno fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI.

3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all’articolo 3.

4. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno più di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base volontaria al sistema SISTRI a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b).

5. Gli impianti di discarica sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l’ingresso e l’uscita di automezzi dai predetti impianti. L’installazione, la manutenzione e l’accesso a tali apparecchiature sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.

ART. 2

(Rifiuti urbani della regione Campania)

1. Al fine di attuare quanto previsto all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n.172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre ai soggetti di cui all’articolo 1, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della predetta Regione.

2. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.

ART. 3

(Modalità di iscrizione al SISTRI)

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e all’articolo 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro quarantacinque giorni dilla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle rispettive attività.

3. Le modalità di iscrizione al SISTRI sono descritte nell’allegato IA.

4. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle Associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali, o delle società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 per le imprese iscritte al predetto Albo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212.

6. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 vengono consegnati: a) un dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, d’ora in avanti definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. E’ necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unita’ locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell’impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) per ciascun dispositivo USB, l’identificativo utente (username), la password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK); c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. E’ necessario dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all’impresa. La consegna e l’installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul portale del sistema SISTRI. I costi di installazione e per l’acquisto della necessaria carta SIM sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalità di individuazione delle officine autorizzate e le modalità di ritiro ed installazione delle black box sono indicate nell’Allegato IB.

7. In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un’unita’ locale, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 devono comunicare via telefax al sistema SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell’evento, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali è stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle officine autorizzate all’installazione.

8. La procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda avente ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi di cui al comma 6. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell’azienda o del ramo d’azienda dovrà iscriversi al sistema SISTRI entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell’atto di cessione dell’azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.

9. In caso di variazione dei dati identificativi dell’impresa comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all’utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente all’iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all’apposita area del portale del sistema SISTRI.

10. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente decreto devono essere comunicate dall’impresa al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è ritirato secondo la procedura indicata nell’Allegato IA.

11. I dispositivi di cui al comma 6 restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in comodato d’uso.

ART. 4

(Contributo di iscrizione al SISTRI)

1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a carico dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

2. Il contributo è versato da ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

3. Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini per l’iscrizione di cui all’articolo 3, comma 1. Negli anni successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell’anno al quale i contributi si riferiscono. L’importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell’Allegato II. I contributi possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 5

(Informazioni da fornire al SISTRI)

1. La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 deve fornire al SISTRI è riportata nelle schede di cui all’allegato III. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili nel portale del sistema SISTRI (www.sistri.it).

2. La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.

3. I produttori di rifiuti inseriscono nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi.

4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall’estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall’effettuazione della transazione stessa.

6. I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui l’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell’Area Registro Cronologico.

7. Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell’Area Registro Cronologico.

8. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell’impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al DM 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato “pdf ” (portable document format) alla Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE.

9. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia, il produttore inserisce nel sistema in formato “pdf” il documento di movimento di cui al Regolamento CE n° 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall’impianto di destinazione.

10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire al sistema SISTRI anche i seguenti soggetti: a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n.84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto; b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

11. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all’arrivo provvede alla consegna della copia della scheda al raccomandatario rappresentante l’armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.

12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.

13. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell’impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione.

14. La responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell’invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell’impianto di recupero o smaltimento.

ART. 6 (Particolari tipologie)

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all’obbligo di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità.

3. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI accompagnano il trasporto con il formulario di identificazione di cui all’articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 dello stesso decreto legislativo.

4. Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Nel caso di temporanea interruzione del sistema SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un’apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del sistema.

5. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE contenente l’indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario è tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la scheda, al fine di attestare l’assolvimento della responsabilità del produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell’impresa di trasporto accede al sistema SISTRI e chiude la relativa scheda confermando l’arrivo a destinazione del rifiuto.

6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede legale o dell’unità locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.

7. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attivita’ svolta fuori dilla sede dell’unità locale, il registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell’impresa o dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività manutentiva.

8. Fermo restando quanto previsto all’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti d’opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall’attivita’ di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell’unità locale dell’impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

ART. 7

(Modalità operative semplificate)

1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. A tal fine i predetti soggetti, dopo l’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del portale SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria. Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI.
La responsabilità delle informazioni inserite nel sistema SISTRI rimane a carico del soggetto delegante.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.

3. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria. I produttori rimangono tenuti all’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di cui al presente comma, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento richiedono preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di schede SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali schede, compilate e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al sistema ed inserisce i dati delle singole schede.
Nei casi di cui al presente comma, la responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti e’ assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

ART. 8

(Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all’Albo nazionale gestori ambientali)

1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’ISPRA.

3. L’Albo Nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, comunica al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema stesso, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l’interconnessione diretta tra i sistemi informativi.

4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato Nazionale dell’Albo.

ART. 9

(Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo)

1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all’articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalità da definirsi con successivo decreto.

2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle Province.

ART. 10 (Catasto dei rifiuti)

1. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati: a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti attraverso l’interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 8 del presente decreto; b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all’ISPRA, subito dopo il rilascio dell’autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell’impresa autorizzata, l’attività per la quale viene rilasciata l’autorizzazione, i rifiuti oggetto dell’attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell’autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell’autorizzazione stessa; c) una banca dati relativa alle iscrizioni all’Albo Nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione diretta; d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania di cui all’articolo 2, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.

2. L’ISPRA elabora i dati forniti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

ART. 11

(Comitato di vigilanza e controllo)

1. Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente: a) tre dal Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente; b) uno da ISPRA; c) uno da Unioncamere; d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.

ART. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operativita’ del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER; b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni; c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, per un mese successivo all’operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2009


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