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TAR Piemonte, sez. II, sentenza 4 dicembre 2009, n. 3242

di Osservatorio Energia - 4 Dicembre 2009
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Il TAR riconosce il principio giurisprudenziale consolidato, in base al quale nei confronti degli atti a contenuto generale il termine per impugnare decorre dal momento in cui si verifica la lesione dell’interesse sostanziale e dall’effettiva conoscenza del provvedimento e della sua concreta lesività, secondo i principi generali in tema di impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

La lesione, sorge pertanto a seguito dell’emanazione del provvedimento applicativo di quello generale e il termine per impugnare quest’ultimo e per contestare le prescrizioni generali in esso contenute, decorre dalla conoscenza del provvedimento che ne fa applicazione che provoca la lesione della situazione soggettiva protetta, con caratteri di attualità e concretezza.
Il TAR dichiara illegittima la decisione della giunta provinciale di subordinare alla prestazione di una garanzia fideiussoria lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti svolte in ambito provinciale in regime semplificato ex art. 33 D. Lgs. 22/97, non trova fondamento in alcuna norma di legge statale o regolamentare. Infatti la normativa statale applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ossia il D. Lgs. 05.02.1997, n.22, prevede l’obbligo di prestare “garanzie finanziarie” solo a carico delle imprese che effettuano operazioni di smaltimento e recupero rifiuti in regime autorizzatorio “ordinario”, disciplinato dagli articoli 27, 28 e 29. Analoga previsione non è invece ribadita per le attività di gestione dei rifiuti svolte in regime semplificato, ossia per quelle attività che possono essere avviate decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, senza quindi la necessità che l’operatore consegua previamente un titolo autorizzatorio.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/2004/200401564/Provvedimenti/200903242_01.XML


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