Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Energie rinnovabiliTAR Calabria (CZ) Sez. I, 16 febbraio 2017, n. 256

di Osservatorio Energia - 27 Aprile 2017
      Stampa Stampa      

Il Tar Calabria ha accolto il ricorso per l’annullamento della determinazione n. 12236 del 2 novembre 2015, del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione Generale Archeologia- Soprintendenza Archeologica della Calabria, con cui si è inciso sull’efficacia autorizzatoria dei titoli abilitativi formati su istanza dell’interessata ex art. 6 co. 4 del D.Lgs. 28/2011, vietando l’esercizio dell’attività economica cui essi erano finalizzati ed esercitando di fatto una verifica “ex post” sulla sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per l’esercizio della stessa, in “sostituzione” del Comune. In merito il Tar ha osservato che la suddetta procedura autorizzato ria, sia se disciplinata dall’art. 6 co. 4 D.lgs 28/2011 sia se disciplinata dall’art. 12 del D.lgs. 387/2003, è ispirata ai principi di derivazione “comunitaria” della semplificazione e celerità, con la conseguente individuazione di un’unica amministrazione titolare del procedimento e della connessa responsabilità decisionale, salva l’attivazione degli strumenti necessari di coordinamento (come la conferenza di servizi) nel caso siano incisi interessi diversi (come quello paesaggistico e storico-artistico) appartenenti ad amministrazioni diverse, ma sempre su impulso della amministrazione cui è riferibile la responsabilità procedimentale.
Il riconoscimento di un concorrente potere di verifica ex post in capo ad un’amministrazione diversa da quella responsabile del procedimento costituirebbe una palese violazione dei principi di semplificazione e unicità del centro decisionale che la normativa settoriale di derivazione europea mira invece a realizzare, nell’ottica di liberalizzazione e incentivazione delle attività oggetto di disciplina ex art. 6 D.Lgs. 28/2011.


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy