TAR Lazio, sez. IV, sentenza 22 giugno 2016, n. 427. Possesso diretto iscrizione Albo Gestori
Il TAR del Lazio, con la sentenza in commento, ha annullato la delibera mediante la quale un Comune aveva affidato ad una società il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento del percolato da discarica, accogliendo il ricorso del secondo classificato, dichiarando inefficace il contratto nel frattempo stipulato e stabilendo il subentro della ricorrente all’originaria aggiudicataria. Secondo i magistrati del TAR di Roma, la legge è chiara nel richiedere ai partecipanti ad una gara per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti il possesso diretto del requisito dell’iscrizione all’Albo Gestori. La società a cui era stato affidato il servizio era invece priva di tale requisito, ed aveva partecipato alla procedura mediante una dichiarazione di “messa a disposizione” dello stesso da parte di soggetti terzi che ne erano invece in possesso. Così facendo, ha violato sia il disposto della lex specialis, la quale espressamente vietava il subappalto, che l’allora vigente art. 49 del D.Lgs. 163/2006 (ora art. 89 del D.Lgs. 50/2016), norma che esclude in modo tassativo il ricorso all’ avvalimento in relazione al requisito in discussione.