TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, sentenze 14 gennaio 2011, nn. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
E’ illegittima la delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 10/3 del 12 marzo 2010 (avente come oggetto “Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida”), nella parte in cui dispone “di limitare l’installazione di impianti eolici nel territorio regionale, in quanto fortemente impattanti sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda (autoproduzione e autoconsumo) e di riservare alla Regione Autonoma della Sardegna la partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico. Restano, tuttavia, procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all’adozione della presente deliberazione, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti in materia”; è altresì illegittima la delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 1° luglio 2010, n. 25/40, nella parte in cui dispone, “ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.R. 31/1998, che i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi a impianti eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 del 2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili. Sono altresì dichiarate improcedibili le istanze di VIA relative a impianti eolici presentate successivamente alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 che non rispondono ai requisiti in essa previsti”.