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TAR Campania, Salerno, sez. I – 23 settembre 2010, n. 11099

di Osservatorio Energia - 23 Settembre 2010
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Il contesto normativo costituito dagli artt. 198, 200, 202 e 204 del d.lgs. n. 152/2006 consente di evincere: a) che l’Autorità d’Ambito ha la titolarità delle funzioni nella materia dei rifiuti e procede all’affidamento della gestione del ciclo integrato con procedura di evidenza pubblica ovvero nelle diverse forme previste dalla normativa regionale di attuazione del TUA; b) che i Comuni, nelle more dell’operatività del nuovo regime di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio, ovviamente con procedura di evidenza pubblica, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore; c) che le gestioni esistenti, alla data dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 152 (29 aprile 2006), proseguono, sempre che le stesse siano state affidate con procedura concorsuale, fermo restando la loro cessazione, anche in via anticipata, nel caso di affidamento al gestore unico; d) che gli affidamenti diretti, senza gara, invece, sono regolati dall’art. 204, 2° comma, come risulta testualmente dal richiamo all’art. 113, comma 15 ter del d. lgs. n. 267/2000 che riguarda la cessazione delle gestioni instaurate al di fuori del modulo concorsuale; e) che per tali affidamenti diretti non solo il legislatore non ha previsto alcun periodo transitorio, con consequenziale slittamento del termine di decadenza ex lege del 31.12.2006, ma ha anzi confermato la predetta scadenza, avendo espressamente sancito l’obbligo di procedere a nuovi affidamenti in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006.

L’art. 204, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 che disciplina la sorte delle gestioni del ciclo integrato dei rifiuti esistenti, alla data di entrata in vigore del d.lgs citato, non ha previsto la proroga ex lege degli affidamenti in corso, essendosi invece limitato a sancire la “permanenza” dei contratti in corso, stipulati all’esito di procedure di evidenza pubblica, secondo il proprio regime temporale, fermo restando la cessazione ex lege, anche anticipata, con l’operatività del nuovo gestore: interpretazione che trova conferma nell’ultimo comma del citato art. 204, che parla di “scadenza”, escludendo così la possibilità di una proroga ex lege. Specifica il Collegio che la normativa sulla decadenza dei contratti, conclusi senza gara, in quanto diretta a conformarsi all’ordinamento comunitario, integra sicuramente un regime speciale, prevalente rispetto alla proroga degli affidamenti ordinari fino alla operatività del gestore unico dell’A.T.O.


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