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Giulio Santoni, La responsabilità delle piattaforme online tra mercato e sovranità digitale,  dalla gatekeeper liability alla regolazione degli algoritmi, 2024

di - 1 Settembre 2025
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La monografia approccia il tema della responsabilità delle piattaforme online attraverso una prospettiva comparativa. L’esperienza statunitense e quella cinese sono prese in considerazione anche allo scopo di sviluppare un approccio critico sull’applicazione giudiziaria della direttiva 2000/31. Questa, a sua volta, ha fortemente influenzato i lavori preparatori del recente regolamento 2022/2065 o Digital Services Act. Il primo capitolo pone le premesse metodologiche. Da un lato individua alcune ormai tradizionali dottrine sul governo della rete. D’altra parte, le contestualizza nello scenario geopolitico attuale. L’ordinamento statunitense e quello cinese, in particolare, si sono evoluti l’uno in rapporto all’altro, con opposte visioni circa il ruolo della legislazione nazionale in materia di governo degli illeciti online. Al modello multistakeholder statunitense, incentrato sull’autoregolamentazione di piattaforme private e sulla partecipazione di un arcipelago di soggetti non governativi, si oppone la politica della sovranità nazionale sul cyberspazio, sviluppata in Cina fin dal 2014. Questa non ambisce solo ad affermare la sovranità dello Stato cinese sulle condotte illecite che coinvolgono interessi cinesi. Riconosce un diritto uguale e speculare a ciascuno Stato a governare il “proprio” spazio digitale.

Il tema della responsabilità delle piattaforme online è preso in considerazione nel contesto geopolitico appena tratteggiato. Come la dottrina statunitense ha osservato, fin dagli anni ’90, esiste un legame tra l’imposizione di una responsabilità civile in capo alle piattaforme online e la regolazione delle condotte in rete attraverso normative nazionali. Infatti, le piattaforme online sono intermediari che rendono possibile lo svolgimento di attività in rete. In quanto tali, esercitano varie forme di controllo sulle attività dei propri utenti: dall’accesso ai dati relativi alle loro attività, fino ad arrivare alla cosiddetta regolazione attraverso l’architettura della rete, vale a dire il potere di indirizzare le attività degli utenti attraverso la conformazione del proprio sito Internet. Il regime di responsabilità civile della piattaforma per il fatto illecito dell’utente (anche vicarious liability) finisce necessariamente per influenzare il rapporto tra piattafome e utente e, pertanto, deve essere preso in considerazione come uno dei principali mezzi di governo delle attività in rete. Un regime di vicarious liability severo finisce infatti per incentivare la cosiddetta secundary censorship, o censura indiretta. La piattaforma online, soggetto che normalmente ha uno scopo di lucro, tende a progettare i propri servizi in modo da evitare cause di risarcimento e, pertanto, ad esercitare una censura severa sulle attività dei propri utenti.

Non a caso, il primo ordinamento ad affrontare il tema della responsabilità degli intermediari online per il fatto illecito dell’utente è stato quello statunitense. Qui, l’applicazione delle regole di common law in tema di publisher liability avrebbe finito per mettere a rischio il potenziale sviluppo dell’economia di rete. Il capitolo II della monografia descrive nel dettaglio il sostrato teorico elaborato negli Stati Uniti, ed in particolare il concetto elaborato dalla Corte Suprema di infrastructure of freedom of expression. Questo ha trovato il suo culmine nella promulgazione del Communications Decency Act. La Section 230 della legge in questione introduce la cosiddetta regola del buon samaritano, in virtù della quale le piattaforme non sono mai responsabili per gli illeciti degli utenti, pur avendo il potere di limitarne i diritti costituzionalmente garantiti e, dunque, di revisionarne i contenuti. Sono, in altre parole, publishers esentati dalla responsabilità tipica dell’editore (publisher liability).

Nei capitoli successivi, la visuale comparativa si sposta successivamente sugli ordinamenti eurounitario e cinese. Il capitolo III prende le mosse da un dato apparentemente paradossale, cioè le sostanziali similitudini delle tre normative prese in considerazione. Da un punto di vista formale, esse sono tutte declinazioni di una norma statunitense, vale a dire la Section 512 del Digital Millennium Copyright Act. Il paradosso sta nella assoluta peculiarità dell’ordinamento statunitense in tema di responsabilità degli intermediari. Qui, la Section 512 è una lex specialis, che prevede limitate ipotesi di responsabilità degli intermediari per le lesioni del diritto d’autore in un contesto dominato dalla immunity garantita dall’espansione giurisprudenziale della Section 230 del Communications Decency Act. Questa tutela la libertà di espressione in rete che, attraverso il concetto di infrastruttura della libertà di espressione, finisce con il sovrapporsi con la libertà di iniziativa economica degli operatori in rete. Nell’ordinamento cinese ed in quello europeo, norme equivalenti alla Section 512 del Digital Millennium Copyright Act operano orizzontalmente, vale a dire quali criteri generali di attribuzione della responsabilità in tema di illeciti online. Da un punto di vista metodologico, l’inclusione dell’esperienza cinese nell’equazione consente di evidenziare come politiche di regolazione delle espressioni degli utenti, e quindi del mercato delle informazioni, sono equivalse a misure protezionistiche che hanno reso possibile la nascita di un mercato interno degli operatori della rete. La ricostruzione dell’esperienza europea, dominata dalla coesistenza tra il libero accesso al mercato delle informazioni e forme di regolazione delle espressioni online, che equivalgono a costi operativi per le imprese europee del settore, deve allora necessariamente essere affrontato in senso critico.

L’ordinamento cinese, infine, è preso in considerazione in primo luogo allo scopo di evidenziare un approccio strategico più prudente rispetto a quello europeo. Il mercato delle informazioni è regolato, e caratterizzato da un regime di responsabilità paragonabile a quello europeo, ma, al contempo, è chiuso. Questo, unitamente ad una regolazione per piccoli passi, ha favorito l’emersione di un’economia dei servizi digitali nazionale. Lo studio della normativa cinese si caratterizza anche per altri aspetti di interesse, legati alla regolazione, a partire dal 2014, di aspetti tecnici del rapporto tra piattaforme online ed utenti. Il riferimento è, in particolare, ai regolamenti in materia di sistemi di raccomandazione algoritmici promulgati dalla Cyberspace Administration of China, che intervengono sui processi di c.d. content visibility.

La monografia finisce così per inquadrare due ordinamenti in competizione, quello statunitense e quello cinese, mantenendo invece un approccio diffidente e provocatorio rispetto alle scelte del legislatore europeo. La decisione di adottare un regime di vicarious liability particolarmente invasivo, senza idonee misure a tutela del mercato, finisce per relegare il mercato digitale europeo ad un mero spazio di conquista.

 


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