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Riforma del Codice dei Contratti Pubblici e impegni presi per il PNRR: una grande opportunità con alcuni pericoli1

di - 27 Aprile 2022
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Anche la milestone M1C1-69, già conseguita con il d.l. 77/2021, era focalizzata sulla parte II del Codice (contratti di appalto), aggiungendo il tema degli appalti strategici, ed ha trascurato le parti III (concessioni) e IV (PPP). La milestone M1C1 è dedicata alla digitalizzazione delle procedure; la milestone M1C1-86 e M1C1-98 sono dedicate alla formazione del personale; le milestone M1C1-87 e M1C1-99 sono dedicate all’utilizzo dei sistemi dinamici di acquisizione.
Particolarmente rilevanti, in ultimo, le due milestone che prefissano obbiettivi quantitativi precisi. In particolare:

– M1C1-84 (scadenza 31.12.2023) per il quale “Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (banca dati TED) il lasso medio di tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e l’aggiudicazione dell’appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell’Unione europea sugli appalti pubblici”.
– M1C1 – 85 (scadenza 31.12.2023) per il quale “Il tempo medio tra l’aggiudicazione dell’appalto e la realizzazione dell’infrastruttura (“fase esecutiva”) deve essere ridotto almeno del 15 per cento”.
– M1C1-97 (scadenza 31.12.2024) per la quale “Il tempo medio tra l’aggiudicazione dell’appalto e la realizzazione dell’infrastruttura (“fase esecutiva”) deve essere ridotto almeno del 15 per cento”. (tale milestone prevede il mantenimento del valore della precedente M1C1 – 85 fino al 31.12.2024).

Dunque, la presumibile attenzione che il Legislatore, nell’ambito dell’attuazione della legge Delega, darà agli obbiettivi del PNRR potrebbe determinare (nonostante le buone intenzioni contenute nell’attuale disegno di legge delega) il trascurare i temi che esulano dallo schema consueto contatto di appalto/procedure tradizionali, primi tra tutti quelli della collaborazione pubblico /privato, delle procedure flessibili, delle concessioni, delle peculiarità dei servizi. Potrebbe, in buona sostanza, ripetersi quanto già avvenuto con il Codice del 2016 che, nonostante le previsione della legge delega di allora, ha poco curato queste tematiche, con tutte le conseguenze che si possono osservare in termini di applicazione degli istituiti in questione.

Due elementi appaiono addirittura in controtendenza:
– l’abbondanza di fondi pubblici, disponibili con il PNRR, potrebbe portare il Legislatore a trascurare le forme di finanziamento privato di opere e servizi e dunque a trascurare il tema del partenariato che si fonda su tale presupposto.
– Il perseguimento dell’obbiettivo orizzontale e quantitativo di riduzione del tempo delle procedure potrebbe indurre il Legislatore a promuovere l’utilizzo delle procedure tradizionali e automatiche (certamente più rapide) in luogo di quelle flessibili e complesse (che possono richiedere evidentemente più tempo). Lo stesso obbiettivo della riduzione dei tempi di esecuzione delle infrastrutture può essere di ostacolo alla promozione da parte del Legislatore dell’utilizzo di contratti complessi che possono richiedere tempi di esecuzione più lunghi.

L’auspicio è che il Legislatore delegato si avveda di questi rischi e che possa correggere la rotta rispetto alle tendenze del passato, finalmente riuscendo a dare agli operatori del settore una disciplina efficiente, chiara e stabile.

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